Per le violazioni relative ai versamenti bimestrali e d’acconto, irrogazione immediata delle sanzioni: il contribuente ha già ricevuto la notifica dell’avviso di liquidazione.
Tutto sull’applicazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, a partire dai chiarimenti riguardanti la ripartizione delle competenze nella sua gestione, proseguendo attraverso l’analisi del procedimento di autorizzazione, le modalità di liquidazione del tributo, per giungere a esaminare i criteri per lo scomputo dell’acconto e per la determinazione e l’irrogazione delle sanzioni.
Un vero e proprio vademecum sul tributo, quello approntato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, che ricorda, innanzitutto, i diversi interventi adottati per ridurre l’accesso dei contribuenti presso gli uffici e, nello stesso tempo, rendere uniforme il comportamento degli uffici nel processo di liquidazione dell’imposta e automatizzarne la lavorazione: l’approvazione, con provvedimento 14 novembre 2014 del modello di dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale (da quest’anno va presentato soltanto con modalità telematiche); l’attivazione di procedure automatizzate per la trasmissione della dichiarazione da parte dei contribuenti e per la liquidazione dell’imposta da parte degli uffici; l’estensione della modalità di versamento tramite F24, attuata con provvedimento 3 febbraio 2015 e l’istituzione dei relativi codici tributo (risoluzione n. 12/2015).
La richiesta
Il contribuente interessato all’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale deve presentare all’ufficio competente apposita domanda, corredata da una dichiarazione nella quale indica il numero presunto degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno.
L’ufficio concede l’autorizzazione a tempo indeterminato e, sulla base dei dati esposti nella richiesta, procede alla liquidazione iniziale dell’imposta (dalla data della domanda al 31 dicembre dello stesso anno), ripartita in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel periodo.
Negli anni successivi, entro il 31 gennaio, il contribuente presenta all’ufficio una dichiarazione con il numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, gli altri elementi utili liquidare l’imposta e gli assegni bancari estinti nel periodo.
L’ufficio, dopo i dovuti riscontri, dà corso alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente (imputando la differenza a debito o a credito alla rata in scadenza a febbraio), che viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l’anno in corso.
Se nel corso dell’anno, a liquidazione provvisoria già effettuata, intervengono modifiche della disciplina o della misura dell’imposta, l’ufficio riliquida provvisoriamente le restanti rate: il contribuente è tenuto a pagare la maggiore imposta riguardante la prima rata “riliquidata” insieme all’imposta relativa alla rata successiva. Se invece le modifiche determinano un’imposta minore, l’ufficio provvederà alla riliquidazione, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla richiesta.
Inoltre, entro il 16 aprile di ogni anno, alcuni soggetti (Poste, banche e altri enti e società finanziari, e le imprese di assicurazione) devono versare a titolo di acconto il 95% dell’imposta provvisoriamente liquidata, scomputabile – per esigenze di liquidità – dai versamenti dovuti a partire dal successivo mese di febbraio.
La disciplina in esame non si applica ai documenti informatici, relativamente ai quali l’imposta di bollo va invece versata telematicamente tramite F24 in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Le strutture competenti
In generale, il rilascio delle autorizzazioni e la liquidazione del tributo sono di competenza delle direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate, mentre, per uffici ed enti statali e per le Camere di commercio, le direzioni regionali rilasciano le autorizzazioni e le Dp liquidano l’imposta.
Il domicilio fiscale del contribuente
A determinare la competenza territoriale, cioè quale sia la direzione provinciale tenuta a rilasciare l’autorizzazione e a liquidare il tributo, è il domicilio fiscale del contribuente. In caso di variazione del domicilio fiscale, si applica la regola generale secondo cui il cambio ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si è verificato.
Per le imprese estere non residenti, si fa riferimento al domicilio in Italia del rappresentante fiscale.
L’autorizzazione
La domanda per l’autorizzazione deve essere: prodotta in bollo; corredata dalla dichiarazione con il numero presuntivo di atti emessi/ricevuti nell’anno solare; sottoscritta dal contribuente, se persona fisica, ovvero dal rappresentante legale della società/ente o dal rappresentante fiscale dell’impresa estera non residente; consegnata all’ufficio competente o trasmessa con raccomandata a/r.
L’ufficio, prima di concedere l’autorizzazione, verifica la sussistenza dei requisiti di affidabilità e di adeguata capacità economica del richiedente ad assolvere il tributo, l’entità del tributo e la quantità degli atti da assoggettare a tassazione, in modo da valutare l’utilità per il contribuente all’utilizzo del bollo virtuale e le adeguate garanzie per l’Amministrazione.
In caso di revoca o diniego (totale o parziale) dell’autorizzazione, l’ufficio notificherà apposito atto (impugnabile davanti al giudice tributario) all’interessato. Quest’ultimo, a sua volta, può comunicare la rinuncia all’autorizzazione, presentando contestualmente la dichiarazione degli atti e documenti emessi tra l’1 gennaio e il giorno in cui ha effetto la rinuncia.
La liquidazione
L’ufficio, sulla base della dichiarazione a consuntivo presentata dal contribuente entro il 31 gennaio, effettua la liquidazione definitiva per il precedente anno solare e quella provvisoria per l’anno in corso, facendole confluire in unico atto che costituisce avviso di liquidazione dell’imposta dovuta, impugnabile davanti alla Commissione tributaria.
Il pagamento dell’imposta risultante dalla liquidazione definitiva va effettuato nei venti giorni successivi alla notifica dell’avviso di liquidazione; se invece risulta un credito, il contribuente può presentare istanza di rimborso (articolo 37 del Dpr 642/1972).
I versamenti
Dal 20 febbraio scorso, i versamenti per l’imposta di bollo virtuale (compresi l’acconto ed eventuali interessi e sanzioni) vanno effettuati tramite modello F24, indicando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 12/2015. Fino al 31 marzo è stato possibile utilizzare anche il modello F23.
Relativamente all’acconto, lo stesso può essere scomputato da tutti i versamenti dovuti a partire dal mese di febbraio (circolare n. 49/2005); se non è possibile farlo interamente nel corso dell’anno, il credito vantato può essere scalato anche dall’acconto per l’anno successivo (circolare n. 46/2011).
Dalla prossima dichiarazione annuale, il contribuente potrà segnalare la scelta sulla modalità di scomputo dell’acconto: l’ufficio liquiderà le rate bimestrali e l’acconto sulla base di tale indicazione.
Le sanzioni
La circolare, infine, dopo un breve excursus normativo, dà indicazioni sulle sanzioni applicabili e sulle modalità di irrogazione in caso di mancato o ritardato versamento di una o più rate o dell’acconto e di omessa o infedele dichiarazione di conguaglio.
Con la riforma del sistema sanzionatorio, è stata prevista, per la mancata corresponsione (in tutto o in parte) dell’imposta di bollo dovuta sin dall’origine, una sanzione amministrativa dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta dovuta (articolo 5 del Dlgs 473/1997). Sanzione, invece, del 30% per gli omessi o ritardati versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione, nonché “in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto” (articolo 13 del Dlgs 471/1997).
Occorre, quindi, distinguere i diversi ambiti applicativi delle norme e delle sanzioni irrogabili.
L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine per gli atti e i documenti indicati nella parte I della Tariffa allegata al Dpr 642/1972.
Nel caso di contrassegno telematico, l’assolvimento del bollo avviene con il preventivo acquisto e l’apposizione dello stesso sul documento; in questo caso, le violazioni riguardanti l’omesso o insufficiente versamento dell’imposta sono sanzionate nella misura dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta.
Nel caso, invece, di imposta di bollo assolta in modo virtuale, sul documento non viene applicato il contrassegno, ma è apposta la dicitura relativa alla modalità virtuale di assolvimento dell’imposta e gli estremi della relativa autorizzazione. Il tributo è liquidato dall’ufficio in base alla dichiarazione del contribuente e va versato in rate bimestrali e in acconto: di conseguenza, le eventuali violazioni riguardanti i versamenti bimestrali e d’acconto sono sanzionabili nella misura del 30%, ridotta ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo.
Per l’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio, da presentare entro il 31 gennaio o insieme alla rinuncia, la sanzione è stabilita nella misura dal 100 al 200% dell’imposta dovuta.
L’omessa presentazione della dichiarazione di conguaglio può essere regolarizzata tramite ravvedimento operoso, se presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza; la sanzione, in tal caso, è ridotta a un decimo del minimo.
Ravvedimento possibile anche per le violazioni relative ai versamenti bimestrali e all’acconto: i termini sono quelli relativi a ciascuna rata, comunicati dall’ufficio con l’atto di liquidazione, e quelli relativi all’acconto.
Indicazioni, infine, sulle modalità di irrogazione delle sanzioni. Essendo già stato comunicato al contribuente l’ammontare dell’imposta liquidata (con relativa ripartizione in rate) mediante la notifica dell’avviso di liquidazione, non è necessario notificare un apposito atto: l’irrogazione sarà immediata, con iscrizione diretta a ruolo del tributo, delle sanzioni e degli interessi, così come indicato nelle avvertenze dell’avviso di liquidazione.