22, stipendi personale stataleI Dipendenti pubblici che hanno maturato un diritto a pensione entro il 2011 dovranno essere collocati in pensione forzosamente al compimento dei 65 anni.

 

I lavoratori nelle pubbliche amministrazioni che hanno raggiunto un diritto a pensione entro il 2011 (cioè prima dell’entrata in vigore della Legge Fornero) dovranno obbligatoriamente lasciare il posto allo scoccare dei 65 anni. L’articolo 2, comma 4 del decreto legge 101/2013 convertito con la legge 125/2013 è infatti tassativo nello stabilire che chi ha raggiunto i requisiti per la pensione entro il 2011 non possa, neppure su domanda, chiedere di restare in servizio sino alle nuove età pensionabili introdotte con la Riforma Fornero.

 

Questa norma, sino all’estate scorsa, era in parte temperata dalla possibilità di chiedere comunque il trattenimento in servizio per un biennio – e quindi si poteva arrivare sino a 67 anni – ma il decreto sulla pa (il decreto legge 90/2014) ha mandato in soffitta anche questa “opportunità”. Oggi quindi bisogna lasciare obbligatoriamente al compimento dei 65 anni, età che corrisponde al limite ordinamentale per la permanenza in servizio nella maggior parte delle amministrazioni pubbliche.

 

Interessati da questa disposizione sono i lavoratori che hanno raggiunto i 40 anni di contributi entro il 31 dicembre 2011, la quota 96 (60 anni di età e 36 anni di contributi; oppure 61 anni e 35 di contributi), le lavoratrici che hanno raggiunto i 61 anni e 20 di contributi sempre entro il 2011.

 

Un esempio può aiutare a comprendere: si immagini un lavoratore che ha raggiunto 60 anni ad ottobre 2011 con il contestuale perfezionamento di 36 anni di contributi. Questi potrà rimanere in servizio sino ad ottobre 2016 e dal 1° novembre dello stesso anno sarà collocato in pensione d’ufficio da parte della sua amministrazione. Non gli sarà, in altri termini, consentito di raggiungere i 66 anni e 7 mesi previsti dalla legge Fornero per la pensione di vecchiaia.

 

Chi invece è soggetto alla legge Fornero, cioè non ha perfezionato un diritto a pensione entro il 2011, può continuare a restare in servizio sino alle nuove eta’ fissate dalla Riforma del 2011 e cioè sino a 66 anni e 3 mesi per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi dal 2016). C’è solo un limite introdotto dall’articolo 2, comma 5 del Dl 101/2013: se il dipendente perfeziona la massima anzianità contributiva, cioè 41 anni e mezzo di contributi le donne e 42 anni e mezzo gli uomini, prima dell’età per la vecchiaia, la Pa dovrà risolvere il rapporto di lavoro purchè il lavoratore abbia raggiunto o superato i 65 anni.

 

 

 

Pensionamento d’ufficio pubblico impiego (clicca sull’immagine per ingrandire)

 

Risoluzione facoltativa. Per quanto riguarda, invece, la risoluzione facoltativa, quella cioè “discrezionale” da parte delle pubbliche amministrazioni (istituto comunque poco utilizzato), la Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 precisa che chi ha maturato un diritto a pensione prima del 2011 possa essere mandato a casa già con 40 anni di contributi; chi invece è soggetto alle regole fornero può essere congedato non prima dei 62 anni al compimento dei requisiti contributivi previsti per avere diritto alla pensione anticipata (articolo 1 del decreto legge 90/2014). In tal caso l’amministrazione deve dare un avviso motivato almeno sei prima della risoluzione.