Contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, le indicazioni INPS per ottenere le riduzioni contributive.
Con la Circolare n. 70/2015 l’INPS ha fornito le istruzioni per il recupero dello sgravio 2006 – 2008 relativamente ai contratti di solidarietà, accompagnati da CIGS, stipulati successivamente al 14 giugno 1995 e alla riduzione contributiva prevista dall’art. 6, comma 4, della legge 28 novembre 1996, n. 608. Le disposizioni operative riguardano i contratti di solidarietà difensivi per le aziende soggette alla disciplina CIGS, stipulati esclusivamente tra il 1° gennaio 2006 e il 30 giugno 2008 e i cui benefici contributivi si collochino per competenza nello stesso periodo.
Si tratta dei benefici contributivi che danno diritto ai datori di lavoro che rientrino nelle predette condizioni, ad una riduzione del 25% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che nel periodo di competenza abbia avuto un orario ridotto più del 20% rispetto a quello ordinario. La riduzione contributiva sale al 35% in caso di riduzioni dell’orario di lavoro di oltre il 30%.
Ai fini della fruizione dello sgravio, l’INPS, su esplicita richiesta delle imprese interessate, attribuirà il codice di autorizzazione “7K”. Quindi, in fase di compilazione del flusso UniEmens, le imprese interessate dovranno inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo codice “L900” e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo delle riduzioni contributive spettanti) fino al 16 luglio 2015.