Pubblichiamo una guida per tutto il personale ATA e per le segreterie scolastiche che racchiude i punti salienti del punto I – ANZIANITÀ DI SERVIZIO dell’ALLEGATO E – TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI per il personale ATA. Utile sia per la domanda di trasferimento che per la formulazione delle graduatorie interne di istituto.
ANZIANITA’ DI SERVIZIO DI RUOLO
Lettera A) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di appartenenza (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda) PUNTI 2
Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali.
Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.
Vanno computati nell’anzianità di servizio, a tutti gli effetti:
1. i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio).
2. la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/2001.
3. per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
E’ valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
– il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell’art. 8, della legge n. 463/78;
– il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica ai sensi dell’art. 49, della legge n. 312/80;
– il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale transitato nell’attuale profilo, a seguito di passaggio nell’ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell’art. 19, del D.P.R. 399/88 e dell’art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell’art. 1 comma 2 lettera B della sequenza contrattuale del 25 luglio 2008;
– il servizio prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria;
– il servizio prestato in scuola diversa da quella di titolarità da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell’art. 11 bis del C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;
– il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell’art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra quelli corrispondenti dell’amministrazione centrale e periferica;
– il servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 – comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 1995 in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo comunque coerenti;
– i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per l’ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri);
– per l’attribuzione del punteggio relativo al servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito della residenza in sede;
– al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell’art. 2, della legge 13/08/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio;
– per l’attribuzione dei punteggi previsti per l’anzianità di servizio – punto I, lettere A), B), C), D) agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell’art. 21, della legge 9.8.1978,n. 463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;
– in applicazione dell’art. 3, comma 6, dell’accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell’art. 8, della Legge n. 124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole dell’infanzia, primarie o secondarie di I e II grado degli stessi Enti, considerato che l’assegnazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di un’unica graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell’ente stesso.
ANZIANITA’ DI SERVIZIO NON DI RUOLO
Lettera B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile PUNTI 1
Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali.
Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.
Vanno computati nell’anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio).
Nota bene
La valutazione del servizio pre-ruolo, del servizio di ruolo prestato in carriera inferiore, nonché del servizio prestato nel ruolo personale docente, VIENE EFFETTUATA PER INTERO NELLA MOBILITÀ A DOMANDA.
PER LA MOBILITÀ D’UFFICIO (OVVERO NELLA GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO) si valuta nella seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i due terzi (2/3).
Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:
– il servizio di ruolo prestato in qualità di docente;
– il servizio non di ruolo ed il servizio militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art. 569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche e integrazioni e della legge n. 958/86;
– il servizio di ruolo prestato in carriera inferiore.
Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova.
Il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio si valuta per intero.
Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato.
Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell’Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002 e ex art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità.
Lettera C) SERVIZIO DI RUOLO IN PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E O ENTI LOCALI
Per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche Amministrazioni o negli Enti Locali PUNTI 1
Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli Enti Locali: per quest’ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) e B) (SERVIZIO DI RUOLO E NON DI RUOLO).
Lettera D) SERVIZIO DI CONTINUITA’
Per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A) e B):
entro il quinquennio Punti 8
oltre il quinquennio Punti 12
Per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia.
Nota bene
Il triennio in questione è condizione indispensabile solo per il trasferimento a domanda, mentre ai fini del calcolo del punteggio di perdente posto (ovvero per la formulazione della graduatoria interna di istituto) si prescinde dal computo del triennio.
Si precisa che per l’attribuzione del punteggio devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per gli assistenti tecnici indipendentemente dall’area professionale di titolarità) ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella scuola di titolarità.
NON INTERROMPE LA CONTINUITA’ E TALE PUNTEGGIO DEVE ESSERE ATTRIBUITO
1. nei casi di congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01 [tutti i congedi per maternità e paternità], ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico;
2. nei casi di fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01.
3. nel caso di comandi, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione presso i distretti scolastici, etc.:
4. nel caso di sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine dell’attribuzione del punteggio in questione.
5. nel caso di utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità, o l’utilizzazione ottenuta con precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione delle unità scolastiche.
6. nel caso di trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nell’ottennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per rientrare nella scuola di precedente titolarità.
7. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.
8. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell’Accordo ARAN – OOSS 8.3.2002 e ex art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007, è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la continuità. Non interrompe, altresì, la continuità del servizio, l’utilizzazione per la sostituzione del DSGA, ai sensi dell’art. 11 bis del C.C.N.I. 15 luglio 2010, da parte del personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola diversa da quella di titolarità.
9. Nei riguardi del personale A.T.A. soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.
Nota bene: Ai fini della continuità del servizio non si valuta l’anno in corso.
Lettera E) PER OGNI ANNO INTERO DI SERVIZIO DI RUOLO PRESTATO NEL PROFILO DI APPARTENENZA NELLA SEDE DI ATTUALE TITOLARITÀ SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ IN AGGIUNTA A QUELLO PREVISTO DALLE LETTERE A) E B) E, PER I PERIODI CHE NON SIANO COINCIDENTI, ANCHE ALLA LETTERA D) PUNTI 4
Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli Enti Locali.
Ai direttori dei servizi generali ed amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di responsabile amministrativo.
Il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l’interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d’ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza dell’ottennio.
Lettera F BONUS 40 PUNTI
A coloro che per un triennio a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere A) e B), C) e D)
Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita dichiarazione personale, nella quale si elencano gli anni in cui non si è presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale, analoga al modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale.
Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e quelle per l’anno scolastico 2007/2008.
Con le domande di mobilità per l’anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l’acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Le condizioni previste alla lettera F) titolo I della Tabella, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola, per non meno di 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento in diversa provincia. Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:
– domanda condizionata di trasferimento in quanto individuati soprannumerari;
– domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI.
Tale punteggio, una volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria.
Nei riguardi del personale A.T.A. individuato soprannumerario e trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l’aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e IV dell’art. 7, comma 1 del CCNI, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria.
Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.
In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato acquisito.