equitalia-fermare-cartelle-tasse-672Con la sentenza n. 37/2015 la Corte Costituzionale ha chiarito le modalità per contestare le cartelle esattoriali nulle perché sottoscritte dai dirigenti dichiarati illegittimi. Il caso riguardava milioni di cartelle esattoriali emesse da Equitalia in merito alle quali era stata posta la questione della legittimità, a fronte dello scandalo dei 767 funzionari dell’Agenzia delle Entrate promossi a dirigenti senza concorso.

 

In particolare si trattava di 767 funzionari promossi dall’Agenzia delle Entrate come dirigenti senza aver partecipato ad un concorso pubblico, come previsto dalla Costituzione. Essendo state firmate da questi dirigenti non correttamente nominati, le cartelle esattoriali sono da considerarsi nulle o inesistenti. I contribuenti, interessati da queste cartelle esattoriali possono fare ricorso al giudice per ottenere l’annullamento della richiesta di pagamento.

 

Da precisare che le cartelle esattoriali, per rientrare tra quelle dichiarate illegittime, devono avere come presupposto un pagamento chiesto dall’Agenzia delle Entrate e non da altre Amministrazioni, in più bisogna avere la certezza che l’atto sia stato notificato da uno dei falsi dirigenti. In realtà però lista con i nomi dei falsi dirigente non è mai stata pubblicata ufficialmente dunque, per averne certezza, il contribuente dovrebbe depositare un’istanza di accesso agli atti amministrativi chiedendo di verificare la documentazione inerente alla carriera del dirigente firmatario.

 

Ecco una possibile bozza di eccezione da utilizzare nel caso in cui si voglia ricorrere contro la cartella di Equitalia:

 

CARENZA DI POTERI DI FIRMA DEL “DIRIGENTE” CHE HA SOTTOSCRITTO L’ATTOViolazione ed eccesso di potere in relazione all’art. 42, comma 1 – D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 7 – L. n. 212/2000: inesistenza giuridica dell’atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l’avviso di accertamento, in mancanza della sua qualifica di dirigente.Il ricorrente contesta l’assenza di poteri in capo al dirigente, Dott. (……..), che ha sottoscritto l’atto prodromico (avviso di accertamento del ……..) dal quale è scaturita l’impugnata cartella esattoriale.

 

Questi, infatti, non sembra essere dotato dei necessari poteri per sottoscrivere gli atti dell’Agenzia delle Entrate con effetti sul contribuente, poiché semplicemente “incaricato di funzioni dirigenziali” e non “dirigente” a seguito di concorso pubblico, così come risulta da istanza di accesso agli atti effettuata dal ricorrente (all. n. 1).

 

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, che ha dichiarato illegittimo il D.L. n. 16/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), la nomina a dirigente del Dott. (……..) che ha firmato l’atto prodromico deve ritenersi nulla con effetto retroattivo.

 

Ne consegue che, alla data in cui è stato formato e firmato l’atto prodromico, il Dott. (……..) era privo dei poteri per poter impegnare e rappresentare l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

 

Per come più volte chiarito dalla giurisprudenza unanime, l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva dal medesimo delegato (art. 42 del D.P.R. n. 600/1973). Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare, incombe all’Amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega in caso di contestazione (così Cass., sent. n. 14942/2013).

 

Peraltro, in caso di imposte sui redditi e Iva (cfr. rinvio all’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 operato dall’art. 56 del D.P.R. n. 633/1972) deve essere invece dichiarata la nullità dell’avviso di accertamento, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato (Cass., sent. n. 18758/2014).

 

In questo contesto, ora la sentenza n. 37/2015 della Consulta dichiara incostituzionale l’art. 8, comma 24, del D.L. n. 16/2012, che consentiva alle Agenzie fiscali di coprire, in attesa dei concorsi, le posizioni dirigenziali con il ricorso a contratti individuali di lavoro a termine stipulati con funzionari interni. La conseguenza è che l’atto prodromico è inesistente perché emesso da soggetto privo di qualifica e di poteri. L’inesistenza dell’atto prodromico trascina con sé anche l’inesistenza della conseguente cartella esattoriale oggi impugnata. Circostanza che il giudice dovrà dichiarare anche d’ufficio, stante la sentenza della Corte Costituzionale che qui si allega (all. n. 2).