La tutela dal rischio idrogeologico diventa un parametro cardine per l’approvazione degli interventi edilizi. Lo prevede il Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità 2014, che sta per ricevere l’approvazione definitiva.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.
Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno finanziario 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2014, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi.
Il comune, entro trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Per accedere ai finanziamenti i comuni presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l’elenco dettagliato dei relativi costi, l’elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l’inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi.
Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall’erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere restituiti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione sull’attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati.