Tutto sarà gestito dal dirigente scolastico che, con la dotazione dell’organico dell’autonomia, dovrà coprire le supplenze fino a 10 giorni con i docenti di ruolo.
La sostituzione potrà avvenire anche su gradi di scuola diversi, quindi, un docente della primaria potrà supplirne uno della secondaria e viceversa.
Nella stesura del Decreto, poi abbandonato e trasformato in DDL, si diceva chiaramente che i docenti che avessero effettuato supplenze in un grado di scuola superiore non avrebbero ricevuto un compenso superiore.
Principio abbandonato nel DDL. Nella relazione tecnica, che abbiamo pubblicato venerdì, c’è un cambio di rotta. Infatti, il personale avrà un trattamento stipendiale “del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento.”