sanitario, convergenzaRicorrono casi di corruzione o anche, semplicemente, l’acquisto di prodotti sanitari a prezzi molto diversi a seconda dell’area geografica. Una prima soluzione è quella di stimolare e favorire le possibili sinergie tra le diverse Centrali di Acquisto della PA (Consip e Centrali di Acquisto Regionali). Un ulteriore supporto è dall’utilizzo di modelli standard per lo sviluppo di bandi di gara.

 

Anche nella Sanità, i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, sono disciplinati dal Codice degli appalti, Decreto legislativo, coordinato e aggiornato, 12.04.2006 n° 163.

 

Purtroppo, due distorsioni sono sotto gli occhi di tutti:

 

– in carico alle singole Stazioni Appaltanti, gli stessi prodotti/servizi, siano essi in ambito ICT o in ambito dispositivi medici, vengono acquisiti a prezzi diversi da territorio a territorio (sempre viene riportato nei convegni o sulla stampa l’esempio delle siringhe)

 

– il ripetersi di episodi di corruzione e concussione.

 

Come favorire trasparenza e competenza nello sviluppo e assegnazione dei bandi di gara?

 

I criteri di aggiudicazione degli appalti pubblici sono disciplinati agli artt. 81, 82 e 83 del Codice dei contratti che basa la selezione del soggetto che si aggiudicherà l’appalto sul confronto delle offerte ricevute secondo i due seguenti metodi:

 

1) il prezzo più basso, in cui viene valutato esclusivamente l’elemento economico;

 

oppure

 

2) l’offerta economicamente più vantaggiosa in cui vi è una valutazione congiunta degli elementi tecnici ed economici.

 

La scelta del criterio più adeguato da adottare è effettuata discrezionalmente dalla Stazione appaltante in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto (art. 81 Codice dei contratti).

 

Il criterio del prezzo più basso. L’art. 82 del Codice disciplina il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, prevedendo che la stazione appaltante individui l’aggiudicatario in base all’offerta che presenta il ribasso percentuale o il valore più basso rispetto all’insieme dei concorrenti.

 

Tale criterio viene utilizzato quando le caratteristiche della prestazione da eseguire sono già ben definite dalla Stazione appaltante nel capitolato d’oneri, in cui sono previste tutte le caratteristiche e condizioni della prestazione, pertanto il concorrente deve solo offrire un prezzo (che deve essere comunque inferiore a quello posto a base di gara).

 

Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui come precedentemente accennato vi è una valutazione congiunta degli elementi tecnici ed economici, è disciplinata dall’art. 83 del Codice dei contratti che impone alla Stazione appaltante di individuare, nel bando di gara, i criteri di valutazione dell’offerta, valutando la loro pertinenza in ragione della natura, dell’oggetto e delle caratteristiche del contratto. L’art. 84 del Codice prevede la nomina di una apposita commissione giudicatrice per lo svolgimento di tutte le attività necessarie all’individuazione della migliore offerta presentata. La commissione giudicatrice è un organo temporaneo, collegiale, le cui decisioni tecniche sono discrezionali, e viene nominata dalla Stazione appaltante solo successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e ciò al fine di garantire l’imparzialità dell’amministrazione nei confronti degli offerenti.

 

Criticità e possibili soluzioni. Entrambi i due criteri di valutazione presentano delle criticità che non garantiscono la trasparenza e la qualità nella gestione degli appalti.

 

Il prezzo più basso è quello che presenta le maggiori criticità, in quanto l’esperienza dimostra come sia possibile ben motivare una offerta anomala, anche quando invece essa nasconde una pura operazione di dumping, oppure una scarsa qualità della offerta, oppure il tentativo di inquinare la procedura di gara stessa.

 

Una prima soluzione è quella di stimolare e favorire le possibili sinergie tra le diverse Centrali di Acquisto della PA (Consip e Centrali di Acquisto Regionali)  al fine di garantire la trasparenza nella gestione degli appalti e di massimizzare i risparmi derivanti dall’acquisto via Internet di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), stabiliva infatti che “Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”. “Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi.”

 

L’offerta economicamente più vantaggiosa permette invece di meglio valutare l’offerta stessa, grazie ad una valutazione congiunta degli elementi tecnici ed economici.

 

Essa però richiede – sia per la stesura del bando che della formazione della commissione esaminatrice –  competenze specialistiche spesso non presenti nelle migliaia di stazioni appaltanti. La tanto annunciata riduzione del numero delle stazioni appaltanti, e il coinvolgimento di esperti, con la creazione di un apposito albo costituito da Docenti Universitari o Professionisti di lunga e riconosciuta competenza, esterni alla stessa stazione appaltante, favorirebbe la stesura di bandi di gara di qualità, sia nella parte amministrativa che nella parte tecnica,  garantirebbe una maggiore trasparenza nella assegnazione della gara, promuoverebbe una significativa innovazione dei processi e dei modelli organizzativi insieme all’uso significativo delle tecnologie.

 

Un ulteriore fondamentale supporto, per le stazioni appaltanti, deriverà dall’utilizzo di modelli standard per lo sviluppo di bandi di gara, obiettivo per esempio del progetto Europeo STOPandGo per la produzione di gare di appalto sui servizi sanitari e sociali per anziani, potenziati da soluzioni tecnologiche avanzate (sistemi informativi, telemedicina, domotica, dispositivi medici).

 

E proprio il patto per la Sanità Digitale prevede di predisporre bozze di bandi che tengano conto delle innovazioni legislative nonché modalità di estensione di capitolati di gara adeguati sia nella forma che nei contenuti.