buste bioplasticaAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Green claim apposti sui sacchetti di plastica per l’asporto merci (cd. shopper).

 

Sulla base delle segnalazioni di un’associazione di categoria nonché di verifiche effettuate d’ufficio ai fini dell’applicazione del D. L.vo 6 settembre 2005, n. 206 recante “Codice del Consumo”, è emerso che diciassette diversi professionisti attivi nella grande distribuzione organizzata hanno apposto dei green claim potenzialmente scorretti sui sacchetti di plastica per l’asporto merci (cd. shopper) distribuiti nei punti vendita insistenti su alcune zone del territorio. Infatti, pur essendo a base di plastica additivata, gli shopper recanti il marchio di detti professionisti riportavano in modo enfatico il vanto della “biodegradabilità”, caratteristica non spendibile ai sensi delle norme di settore in relazione a shopper realizzati in un materiale siffatto. L’uso improprio del vanto “biodegradabile” veniva pertanto ritenuto suscettibile di indurre nei consumatori un effetto confusorio su caratteristiche essenziali, portata ecologica, modalità di recupero/impiego degli shopper in questione, nonché sulle scelte ambientali dei professionisti i cui marchi erano indicati su tali sacchetti.

 

Con distinte comunicazioni, in data 9 ottobre 2014 e 22 gennaio 2015, l’Autorità ha invitato i professionisti interessati dalle verifiche a rimuovere il vanto della “biodegradabilità” dagli shopper in materiale plastico additivato, nonché a monitorare la correttezza dei claim riportati sugli shopper recanti i segni distintivi dei medesimi professionisti distribuiti nei punti vendita dei soggetti ad essi affiliati a vario titolo.

 

In risposta ai suddetti inviti i professionisti hanno comunicato: (i) di aver smaltito (o essere in procinto di smaltire) gli shopper in materiale plastico additivato e sostituito tali sacchetti con gli shopper biodegradabili e compostabili secondo i parametri fissati dalle norme di settore; (i) di aver disposto misure tali da assicurare un monitoraggio più rigoroso sugli shopper di distribuiti dai punti vendita dei soggetti ad essi affiliati, al fine di impedire l’utilizzo del vanto “biodegradabile” sugli shopper in plastica additiva recanti i segni distintivi dei professionisti interessati.

 

Pertanto, l’Autorità nelle sue adunanze del 21 gennaio 2015 e 25 febbraio 2015, ha riscontrato il buon esito dell’invito trasmesso ai professionisti. Nelle medesime riunioni, il Collegio ha disposto, ex. art. 5, lettera d) del “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie”, la pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’Autorità.