Pubblichiamo il testo del DDL in versione definitiva, ci potranno essere altre limature dopo il Consiglio dei Ministri di ieri.

All’interno vengono apportate delle modifiche anche sostanziali al decreto che era stato elaborato la settimana scorsa.

Innanzitutto cambia il piano di assunzioni, che riguarderà soltanto GaE e GM. Fuori dal piano idonei concorso, graduatorie d’istituto e 23mila docenti scuola infanzia. Le assunzioni saranno 100.701, + 9,8% dell’organico.

Tra le misure più importanti, le seguenti.

 

Risarcimento per abuso di precariato. Pronti 20 milioni, ma solo per chi vince ricorso. Il testo del DDL presenta una novità rispetto alla bozza del decreto legge mai presentato in Consiglio dei Ministri, che per la verità ci piaceva di più. Nella previsione del DDL i risarcimenti saranno possibili solo per chi presenterà ricorso e lo vincerà.

Non più risarcimenti scaglionati per chi ha subito per anni, e anche per decenni, l’abuso di precariato, ma un fondo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da utilizzare “in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili”.

Dunque, solo chi passerà dalle aule dei tribunali – secondo quanto inserito in questa stesura del DDL – potrà essere indennizzato.

Il Ministero, o il Governo, sanno di essere colpevoli, ma una cosa è l’ammissione spontanea di colpevolezza, altro è essere condannati e dunque diventare meri esecutori di un provvedimento.

Ci chiediamo però se il fondo stanziato sarà sufficiente. Si consideri infatti che ai ricorsi già depositati se ne potranno aggiungere ancora di nuovi, e che il danno,come già dimostrato da alcuni giudici, potrebbe non fermarsi alla richiesta di risarcimento, ma coinvolgere il pagamento degli scatti di anzianità e la ricostruzione integrale di carriera.

Un argomento sul quale – ne siamo certi – avremo modo di ritornare.

Intanto è già stata fissata per il prossimo 23 giugno l’udienza della Corte Costituzionale in cui si deciderà sulla legittimità delle norme italiane sul precariato scolastico.

 

Supplenze out oltre i 36 mesi. Ma regole non chiare. La norma era già già contenuta nella bozza del decreto legge mai presentato in Consiglio dei Ministri e viene riproposta nel DDL che il Parlamento esaminerà da lunedì 17 marzo.

Con tale norma il Governo intende fornire una risposta a quella sentenza della Corte di Giustiza europea che il 26 novembre scorso ha determinato un nuovo modo di concepire il precariato in Italia. La decisione finale spetterà alla Corte Costituzionale, che ha fissato per il prossimo 23 giugno l’udienza per la decisione sulla legittimità delle norme italiane sul precariato scolastico. Una decisione molto attesa, sia per le cause già pendenti nei tribunali, sia per le conseguenze politiche che essa potrà determinare.

Dopo mesi di discussioni e confronti, il Governo licenzia un testo di DDL in cui sono contenute sinteticamente queste parole

“Il comma 4bis dell’art. 10 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001 n. 368 è sostituito dal seguente

“4-bis. Sono esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, salvo quanto previsto nei periodi successivi.

I contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi“.

Questo passaggio non mancherà di suscitare ansia nei diretti interessati. La prima reazione infatti è quella di pensare che oltre i 36 mesi di servizio, non si possa più lavorare. Ne avevamo parlato in questo articolo

In realtà stiamo parlando di 36 mesi di servizio svolti su posti vacanti e disponibili (secondo il Ministero, solo contratti al 31 agosto), svolti anche in maniera non continuativa.

Inoltre la misura, secondo il Ministero, dovrebbe essere controbilanciata dall’espletamento di concorsi da svolgere con regolarità triennale (cioè il tempo giusto di svolgere 36 mesi di servizio).

E quindi, nel castello architettato dal DDL, il precariato dei supplenti in Italia non dovrebbe più oltrepassare la misura dei 36 mesi perchè il passo successivo sarà l’assunzione a tempo indeterminato.

Nel DDL non è citata purtroppo una formula di salvaguardia, utile qualora un mattone del castello non sai incardinato al posto giusto. Possiamo fidarci? Al momento, dicevamo, la formula “no supplenze oltre i 36 mesi” apre lo spauracchio di periodi di disoccupazione, ma vedremo come il Governo riuscirà a tenere fede alle promesse.

 

Immissioni in ruolo 2015: si presenterà domanda di assunzione. Per chi non trova posto graduatoria nazionale. 

Il piano straordinario di assunzioni avverrà, secondo il DDL presentato al Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015, per l’a.s. 2015/16, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia.

L’organico dell’autonomia è determinato entro il 30 maggio 2015 per i posti comuni e di sostegno, mentre i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell’organico funzionale.

Il piano straordinario di assunzioni in ruolo, previsto per l’a.s. 2015/16, riguarderà

  • i vincitori del concorso DDG n. 82 del 24 settembre 2012 (non gli idonei)
  • gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento

Bisognerà presentare apposita domanda di assunzione (le modalità verranno successivamente comunicate dal Ministero)

Il piano avviene in deroga alla procedura dell’art. 399 del Testo Unico

Come avviene l’assunzione (50% concorso – 50% GaE)

  • I vincitori di concorso sono assunti, nell’ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50% dei posti vacanti e disponibili dell’organico dei docenti, individuati a livello di albo di territorio
  • gli iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento sono assunti nell’ambito della provinciarelativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel restante 50%

I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico sulla base degli albi territoriali.

Fase residuale

I docenti che residuano dalle fasi precedenti possono esprimere l’ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali. In quest’ultima fase sono assunti prioritariamente sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e in subordine, a partire dalla classe di concorso o grado di istruzione per la quale posseggono maggior punteggio, e a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore.

In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati per la fase residuale, non si procederà all’assunzione.

Sono esclusi dal piano di assunzioni

  • coloro che non sciolgono la riserva per il conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015
  • coloro che sono già assunti a tempo indeterminato, anche se ancora presenti nelle graduatorie.

Dal 1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento e le graduatorie di merito del concorso 2012 perdono efficacia ai fini delle assunzioni. Dalla stessa data sono soppresse le graduatorie dei concorsi antecedenti al 2012.

Dieci giorni per accettare proposta di assunzione

I destinatari della proposta di assunzione devono devono accettare entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di ricezione del messaggio.

I fascia delle graduatorie di istituto

Continua ad esplicare la propria efficacia fino all’a.s. 2016/17 incluso, per coloro che non sono stati assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni.

Rimarranno comunque fuori dal piano straordinario di assunzioni 2015 circa 23.000 docenti della scuola dell’infanzia.

N.B. La previsione del piano potrà essere realizzata solo se il DDL sarà licenziato dal Parlamento in tempo per attuare l’organico di autonomia, e quindi mettere in moto la complessa macchina amministrativa che consentirà ai docenti di assumere l’incarico il 1° settembre 2015.

 

 

Per tutte le altre misure, consulta il documento completo: Desegno Di Legge La Buona Scuola definitivo

 

 

 

FONTE: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)

 

 

 

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