L’Assemblea della Camera dei deputati, nella seduta di martedì 10 marzo 2015, ha approvato in prima lettura, con 357 voti favorevoli, 125 contrari, 7 astenuti, il disegno di legge di riforma della Costituzione.

Il testo di riforma costituzionale, quindi, tornerà al Senato per il passaggio parlamentare che potrebbe concludere la prima lettura ai sensi dell’art. 138 della Costituzione; sono previsti infatti altri due passaggi parlamentari rispettivamente al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, a distanza di tre mesi l’uno dall’altro.

Si propone una sintesi delle novità più significative introdotte dalla Camera al DDL costituzionale, già approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica l’8 agosto 2014.

 

Queste le novità più significative introdotte dalla Camera sul DDL di riforma costituzionale:

  • al fine di promuovere l’equilibrio di rappresentanza di genere anche a livello regionale è stata introdotta una riserva di legge statale per stabilire i principi fondamentali per promuovere l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza degli organi regionali;

 

  • è stato aggiunto il principio della trasparenza dell’Amministrazione a quelli del buon andamento e dell’imparzialità nell’azione amministrativa della Pubblica Amministrazione;

 

  • per l’elezione del Capo dello Stato cambiano i quorum: dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti del Parlamento in seduta comune e, dal settimo, la maggioranza dei tre quinti dei votanti;

 

  • per l’accesso al sindacato preventivo di costituzionalità sulla legge elettorale delle Camere è stato differenziato, in ragione dalle diversa composizione delle due Camere, il quorum minimo necessario per la presentazione di tale ricorso (almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato); è introdotto un termine per la presentazione del ricorso, pari a dieci giorni dall’approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Sono state ammesse, altresì, al medesimo giudizio preventivo di legittimità della Corte costituzionale le leggi elettorali promulgate nella legislatura in corso, alla data di entrata in vigore della riforma costituzionale (pertanto anche il disegno di legge elettorale attualmente all’esame del Parlamento potrà essere oggetto di giudizio preventivo di costituzionalità);

 

  • è introdotta la maggioranza assoluta per la deliberazione dello stato di guerra da parte della Camera;

 

  • è stata razionalizzata la procedimentalizzazione del “voto a data certa”: è stata infatti modificata la formulazione dei casi di esclusione ed introdotto un termine di 5 gg. entro il quale la Camera delibera la data della pronuncia definitiva. È stata eliminata la disposizione che consentiva al Governo la scelta del testo da sottoporre al voto, mentre il termine per la deliberazione è stato ampliato e può essere differito, di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all’omogeneità del disegno di legge;

 

  • è stata ampliata la competenza legislativa esclusiva dello Stato in talune materie. Ad esempio, sono attribuite alla competenza esclusiva dello Stato la tutela e sicurezza del lavoro (limitata invece dal Senato alle disposizioni generali e comuni) e le politiche attive del lavoro.

 

 

 

FONTE: Ministro per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento

 

 

 

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