Prosegue l’esame dell’Agenzia del Demanio delle richieste di trasferimento inviate dagli enti locali nell’ambito della ‘finestra’ del federalismo demaniale chiusasi lo scorso 30 novembre. Secondo i dati forniti dall’Agenzia lo scorso 28 gennaio, sulle 9367 domande ricevute nei termini previsti ne sono state già istruite 6700, quasi il 70 per cento del totale; mentre sono soltanto 1723 le domande ricevute che devono essere ancora istruite.
Sulle 944 risposte già recapitate agli enti locali dagli uffici del Demanio, di cui 918 riguardano i Comuni, 778 sono state di accoglimento con 760 beni in via di trasferimento ai Comuni; mentre sono state 166 le richieste rigettate con 158 richieste che interessano i Comuni.
Si ricorda che, ultimato l’esame preliminare delle domande da parte dell’Agenzia, per gli enti locali si aprono due ‘strade’ alternative per arrivare all’effettivo trasferimento degli immobili statali.
In caso di parere positivo, alla richiesta inviata entro il 30 novembre gli enti hanno 30 giorni dalla risposta per contattare l’Agenzia del Demanio e farsi consegnare la documentazione sul bene richiesto. Si apre poi un periodo di 120 giorni per analizzarla e svolgere sia un sopralluogo che l’attività tecnica necessaria per comprendere le reali condizioni degli immobili da rilevare. A tale proposito la FPC mette a disposizione dei suoi aderenti uno strumento – il Fondo rotativo per la regolarizzazione degli immobili – che anticipa per conto dei Comuni le spese da sostenere per la verifica e regolarizzazione. Sempre entro i 120 giorni il Consiglio Comunale deve confermare con delibera la richiesta di attribuzione e modificare il bilancio. Ultimo passaggio sarà il trasferimento dell’immobile, da completare – con provvedimento a cura dell’Agenzia del Demanio non soggetto a imposte e tasse – entro i successivi 90 giorni.
Se l’Agenzia del Demanio ha dato parere negativo al trasferimento, invece, l’ente locale ha la possibilità di chiedere il riesame entro 30 giorni dal ricevimento della risposta. Su questo aspetto, si sottolinea che è del tutto inefficace avviare il “riesame” se il diniego riguarda immobili che appartengono alle seguenti categorie (si tratta di beni non trasferibili ai sensi dell’art. 56 bis del ‘Dl del Fare’): demanio naturale (idrico e marittimo) e beni di proprietà non statale. Si ricorda, inoltre, che esistono altre procedure normative che possono essere attivate: la sdemanializzazione, se il bene di cui si chiede il trasferimento appartiene al Demanio pubblico; e la procedura prevista dall’art. 5 comma 5 DLgs 85/2010 se il bene fa parte del Demanio storico artistico. Vi è anche la possibilità di attivare il riesame qualora l’ente locale riscontri incongruenze rispetto all’uso governativo dichiarato nella comunicazione ricevuta dall’Agenzia. Al riesame si dovrà allegare una documentazione approfondita che attesti le suddette incongruenze.
Infine, si suggerisce ai Comuni di avanzare una richiesta di riesame se dovesse risultare, come motivazione del diniego, che il bene non può essere trasferito in quanto compreso in altre liste previste dalla normativa vigente (vedi schema di sintesi). In ogni caso la FPC è a disposizione per analizzare le differenti situazioni e per supportare gli Enti nelle fasi del processo di trasferimento.
FONTE: Anci