Arriva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) un supporto per aiutare le Amministrazioni pubbliche ad affidare correttamente gli incarichi di progettazione. L’Anac ha infatti emanato le nuove Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (Determinazione 4/2015), aggiornando le precedenti (Determinazione 5/2010).
L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria è disciplinato dall’art. 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) (nel seguito, Codice), in relazione all’importo dei relativi corrispettivi: inferiore ovvero pari o superiore a 100.000 euro. Per l’affidamento dei servizi di importo superiore a 100.000 euro sono previste due diverse forme di pubblicità: per gli appalti fra 100.000 euro e la soglia comunitaria è prescritta la pubblicità in ambito nazionale, mentre per gli appalti sopra tale soglia è prescritta la pubblicità sia in ambito nazionale che comunitario.
Un primo elemento caratterizzante la disciplina in esame è quello per cui non sono consentite modalità di affidamento dei servizi tecnici diverse da quelle individuate dal Codice. L’art. 91, co. 8, del Codice, vieta, infatti, «l’affidamento di attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente Codice».
Un secondo elemento cardine è che l’affidatario della progettazione preliminare può legittimamente partecipare anche alla gara per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva. Anzi, alla luce degli artt. 90 e ss., del Codice, si può ritenere che il legislatore abbia privilegiato un criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, prevedendo il solo divieto per gli affidatari degli incarichi di progettazione di partecipare alla gara per l’appalto dei lavori (cfr. Avcp, parere di precontenzioso del 13 febbraio 2014, n. 33). Infatti, la disciplina dell’art. 90, co. 8, del Codice, al momento vigente, riguarda esclusivamente l’appalto dei lavori e non la gara per l’affidamento della progettazione e non prevede alcuna incompatibilità per i professionisti che abbiano curato i precedenti livelli di progettazione per il medesimo intervento.
Tuttavia, tale assetto normativo è stato recentemente modificato dalla legge recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis», approvata il 21 ottobre 2014, al fine di consentire l’adeguamento della normativa nazionale ai principi comunitari in tema di libera concorrenza e di parità di trattamento e la possibile apertura di un procedimento d’infrazione.
Il comma 8 è modificato nel senso di prevedere un divieto generale di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici e degli eventuali subappalti e cottimi a soggetti affidatari della progettazione. Viene, tuttavia, inserita al successivo comma 8-bis la disposizione secondo la quale il divieto non trova applicazione laddove i progettisti dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento dell’incarico di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In adeguamento alla giurisprudenza comunitaria, la nuova disposizione concede all’affidatario la possibilità di provare, in concreto, che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto falsare la concorrenza, attraverso l’acquisizione di flussi informativi che abbiano determinato un’asimmetria di conoscenze rispetto agli altri concorrenti. Nel bando di gara per l’affidamento dei lavori dovrà essere previsto che il concorrente, ove fosse il soggetto affidatario della progettazione dell’appalto in questione, produca la documentazione atta a dimostrare che l’esperienza acquisita nello svolgimento dell’incarico non ha potuto falsare la concorrenza.
Consulta il documento completo: Linee guida ANAC archietettura e ingegneria
FONTE: ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione