Regime dei Minimi: l’intera somma può essere recuperata in caso di sforamento. È condizione necessaria che il risparmio d’imposta goduto, risultante dalla sommatoria dell’esenzione fiscale fruita per ogni periodo d’imposta, sia inferiore al massimale.

Nella sentenza 21992/2014, la Corte di legittimità è chiamata a pronunciarsi sui limiti di operatività della regola “de minimis”, che deroga al divieto degli aiuto di Stato. Nella specie, il recupero sub iudice era avvenuto sulla base del Dl n. 10/2007, emesso per dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, resa in data 1 giugno 2006 nella causa C-207/05 e attuazione alla decisione della Commissione 2003/193/Ce del 5 giugno 2002, in relazione alla procedura d’infrazioneex articolo 228 del Trattato Ce n. 2006/2456.

Le agevolazioni ritenute aiuti di Stato sono quelle previste dal combinato disposto dell’articolo 3, comma 70, della legge 549/1995, e dell’articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 331/1993. Si tratta nello specifico di un’esenzione triennale dalle imposte sul reddito Irpeg e Ilor a favore delle Spa ex lege 140/9090 a partire dalla data dell’acquisizione della personalità giuridica e, in ogni caso, non oltre l’anno fiscale che termina il 31 dicembre 1999.

L’articolo 1 del Dl n. 10/2007, al comma 4, prevede espressamente che “conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002, costituiscono deroghe al divieto previsto dall’art.87, p. 1, del Trattato CE, e non sono pertanto oggetto di iscrizione a ruolo a titolo definitivo, gli aiuti, comunque determinati nella comunicazione di ingiunzione notificata al soggetto beneficiario, rientranti nell’ambito di applicabilità della regola “de minimis”, esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base dal Trattato CEE o del Trattato CECA, vigenti nel periodo di riferimento“; al successivo comma 5, prevede poi che “ai fini del presente recupero, appartengono alla categoria degli aiuti de minimis gli aiuti che, in base alla comunicazione 92/C 213/02 della Commissione del 20 maggio 1992, non eccedono l’importo complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto de minimis, massimale applicabile indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall’obiettivo perseguito“. E infine, al comma 6, dispone che “per gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea 92/C 213/02 del 20 maggio 1992 ed alla comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, il triennio di riferimento per il calcolo del limite massimo ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un nuovo triennio. Per la verifica del limite si sommano tutti gli importi di aiuti de minimis, di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo stesso soggetto nel triennio. Ai fini dell’applicazione della regola de minimis nei confronti delle società beneficiarie è condizione necessaria che il risparmio d’imposta goduto, risultante dalla sommatoria dell’esenzione fiscale fruita per ogni periodo di imposta, sia inferiore a detto massimale“; e, al comma, 8 che “sono esclusi dal cumulo per il computo dell’importo massimo fissato per l’applicazione della regola de minimis gli aiuti autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente“.

Il Collegio giudicante ha interpretato i limiti e la portata della deroga disciplinata dalle cennate norme chiarendo che, ai fini dell’applicazione della regola “de minimis” nei confronti delle società beneficiarie, è condizione necessaria che il risparmio d’imposta goduto, risultante dalla sommatoria dell’esenzione fiscale fruita per ogni periodo di imposta, sia inferiore a detto massimale. Con la conseguenza che, in caso di superamento della soglia, riacquista pieno vigore la disciplina del divieto che involge l’intera somma, la quale deve necessariamente essere recuperata (in questo senso anche Cassazione 2 maggio 2011, n. 11228; sul tema cfr anche Cassazione, 19 novembre 2010, nn. 23414, 23415, 23416, 23417, 23418, 23419, 23420; 24 novembre 2010, n. 23802; 29 dicembre 2010, nn. 26284, 26285, 26286; 20 maggio 2011, n. 11228; 12 settembre 2012, nn.15213, 15214).

Il Collegio ha evidenziato come sia da escludere che le disposizioni relative al regime de minimispossano essere interpretate come se si trattasse di una sorta di franchigia di cui si possa beneficiare sempre. L’importo stabilito per delimitare il regime de minimis serve a tracciare la linea di confine tra gli aiuti che sono incompatibili con l’articolo 87 (ora 107), paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Ue, e quelli che, proprio perchè “minimi”, sono ritenuti inidonei a incidere sul piano della concorrenza e vengono perciò tollerati.

La Corte di legittimità conclude la sentenza in commento chiarendo che il regime de minimis serve solo a giustificare una deroga alla regola del divieto degli aiuti di Stato, sulla base della pochezza dell’aiuto stesso, complessivamente considerato, con la conseguenza che, quando la soglia della irrilevanza viene superata, il recupero è legittimo e riguarda l’aiuto nella sua interezza.

 

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

 

 

 

 

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