Esigenze di famiglia è la seconda sezione da compilare nel modulo di domanda dopo l’anzianità di servizio

Tale SEZIONE (compresa l’esistenza dei figli) non deve essere compilata dal docente che chieda trasferimento PER UNA SCUOLA DELLO STESSO COMUNE di quello di titolarità.

La nota 6 allegata alla tabella valutazione titoli del CCNI 2015/16 afferma infatti chiaramente:

“LE SITUAZIONI DI CUI AL PRESENTE TITOLO [ESIGENGE DI FAMIGLIA] NON SI VALUTANO PER I TRASFERIMENTI NELL’AMBITO DELLA STESSA SEDE (PER SEDE SI INTENDE “COMUNE”)”.

Può quindi succedere che il docente, dopo aver compilato la domanda, cliccando sull’opzione “calcolo punteggio” si ritrovi la scritta “Il comune di ricongiungimento non può coincidere con il comune di titolarità”.

Pertanto in questo caso nella casella relativa al ricongiungimento non è possibile indicare il comune di titolarità. Il punteggio in sede di validazione della domanda non verrà attribuito.

Può però essere compilata dal neo immesso in ruolo, in quanto docente ancora privo di sede di titolarità. A nulla rileva infatti che la sede provvisoria, assegnata per l’anno di prova, sia nello stesso comune in cui si chiede la titolarità per il prossimo anno scolastico.

È però utile precisare che si può indicare il comune di titolarità se si richiede il trasferimento per un tipo di posto diverso da quello di titolarità, cioè se:

  1. il docente è titolare su posto normale e richiede il trasferimento anche o solo per posto di sostegno;
  2. il docente è titolare su posto di sostegno e richiede il trasferimento anche o solo per posto normale;

Nelle due situazioni precedenti il comune di titolarità può essere indicato perché, nel corso del movimento, il punteggio aggiuntivo (punti 6) viene attribuito per il solo tipo posto diverso da quello di titolarità.

Stessa cosa per il comune di assistenza ai figli, al coniuge o al genitore (la casella successiva a quella di ricongiungimento).

In questo caso il docente troverà la scritta ‘Il comune per l’assistenza ai figli non può coincidere con il comune di titolarità’

In tale casella non è possibile indicare il comune di titolarità.

Anche per questa casella vale però quanto detto in precedenza:

Si può indicare il comune di titolarità solo se si richiede il trasferimento per un tipo di posto diverso da quello di titolarità, cioè se:

  • il docente è titolare su posto normale e richiede il trasferimento anche o solo per posto di sostegno
  • il docente è titolare su posto di sostegno e richiede il trasferimento anche o solo per posto normale (casella

Nelle due situazioni precedenti il comune di titolarità può essere indicato perché, nel corso del movimento, il punteggio aggiuntivo (punti 6) viene attribuito per il solo tipo posto diverso da quello di titolarità.

In situazione analoga può trovarsi il perdente posto degli anni precedenti che richiede il rientro nella scuola di ex titolarità: Il punteggio attribuito non tiene conto delle esigenze di famiglia.
In tali casi se il docente richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità (quindi inserisce tale scuola nelle precedenze e come prima sede fra quelle esprimibili) e nello stesso tempo compila la sez. esigenze di famiglia comparirà la dicitura:

Per il rientro nella scuola di ex-perdente posto non verranno attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (c.m. 746 del 13/12/1996).

Pertanto per il rientro nella scuola di ex-perdente posto non verranno attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia.

COMPILAZIONI DELLE CASELLE E ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Casella comune di ricongiungimento (6 pp.)
Con il tasto “scegli” bisogna inserire il comune in cui risiede il familiare a cui si chiede il ricongiungimento

Nota bene

Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, con una dichiarazione personale, anche redatta dall’interessato, nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di presentazione della domanda.

Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.

Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili. In tale ipotesi il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall’interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.

Per la scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.

COMUNE PER L’ASSISTENZA AI FIGLI, AL CONIUGE O AL GENITORE (6 pp.)

Con il tasto “scegli” bisogna inserire il comune dove è necessario prestare la cura e l’assistenza del figlio con minorazione: fisica, psichica o sensoriale, ovvero il comune per prestare la cura e l’assistenza del figlio tossicodipendente, o del coniuge o del genitore, totalmente e permanente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel comune richiesto.

NOTA BENE

TALE CASELLA Può ESSERE COMPILATA SOLO SE CI SONO DETERMINTE CONDIZIONI OVVERO:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

TALI CONDIZIONI VANNO DOCUMENTATE

Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell’istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall’azienda sanitaria locale o dall’ufficiale sanitario o da un medico militare.

Ai sensi dell’art. 94, comma 3, della L. 289/02, la situazione di gravità delle personale con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base.

L’interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 edall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.

Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

L’interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune – residenza abituale – il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

Il punteggio per la cura e l’assistenza dei familiari spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, PURCHÉ COMPRESE FRA LE PREFERENZE ESPRESSE; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall’interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.

Per quanto attiene all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune per il quale sussistono le condizioni suddette non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare.

FIGLI

Per i figli si trovano due caselle:

1. Per ogni figlio di età inferiore ai 6 anni (PUNTI 4)
2. Per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (PUNTI 3).

NOTA BENE
A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall’art. 15 comma 1 della L. 183/2011, l’interessato può attestare con dichiarazioni personali l’esistenza dei figli (precisando la data di nascita).

Per ciò che riguarda lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali.

I punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

Inoltre Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento (entro il 31/12/2015).

 

 

 

 

FONTE: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)

AUTORI: Paolo Pizzo e Giovanna Onnis

 

 

 

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