Il documento è frutto di un lavoro analitico svolto dai dirigenti e dai funzionari degli enti provinciali.

I Presidenti delle quattro Province abruzzesi si riuniscono oggi a Teramo per approvare la proposta di Disegno di Legge regionale sul “riordino delle funzioni provinciali”.

Il documento, frutto di un lavoro analitico svolto dai dirigenti e dai funzionari degli enti provinciali, prevede:

  1. Individuazione delle funzioni fondamentali della provincia derivanti da normative statali. In linea teorica (purtroppo non pratica a causa della legge 190/2014) tali funzioni sono coperte da trasferimenti statali e da entrate tributarie proprie. Tra le funzioni fondamentali si possono individuare anche quelle di servizio ai Comuni per la gestione dei servizi generali, come indicato dalla L. 56/14.
  1. Applicazione dell’art. 1 comma 90 della L. 56/2014 sulla ricognizione dei servizi a rilevanza economica sul territorio e affidamento degli stessi alle province entro sei mesi (allo stato si scontra con i processi di centralizzazione regionale in materia di acque, rifiuti e trasporto pubblico locale).
  1. Individuazione delle funzioni oggetto di riordino. Trattasi delle funzioni non più fondamentali a seguito dell’applicazione della L. 56/14 e delle funzioni fondamentali (ambiente, pianificazione, viabilità regionale) svolte dalle province su delega, attribuzione e/o trasferimento da parte della regione. Tra queste funzioni non vengono trattate quelle dei Corpi di polizia provinciale e Mercato del lavoro che l’accordo Stato Regioni esclude dalle leggi di riordino regionali.
  1. Individuazione delle funzioni che immediatamente sono riattribuite alle province. Sono quelle già attribuite da leggi regionali sulle funzioni fondamentali (ambiente, pianificazione, viabilità regionale), per le quali, tuttavia, occorre individuare la copertura finanziaria adeguata.
  1. Funzioni che immediatamente vengono attribuite ad altri. Sono quelle legate al diritto allo studio e all’assistenza a ciechi e sordi che erano fortemente coperte da finanziamenti provinciali e che ora non sono più nelle disponibilità finanziarie delle province. Si propone l’attribuzione rispettivamente a Regione e Comuni. Sono riattribuite direttamente alla Regione le funzioni relative alla formazione professionale (impensabile mantenerla in provincia senza la delega sul mercato del lavoro) e all’Agricoltura (UMA in quanto non essendo stato completato il passaggio delle altre deleghe correlate, non ha ragion d’essere nell’attualità). Con deliberazione della Giunta Regionale, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, devono essere disposte disposte le modalità per l’effettivo trasferimento delle funzioni di cui al precedente comma, delle risorse e del personale delle Province addetto all’esercizio delle stesse. Nelle more, le province continuano nell’esercizio delle funzioni con oneri a carico della Regione.
  1. Per il riordino delle altre funzioni le stesse vanno suddivise tra Regione, Province e Comuni sulla base del principio di sussidiarietà; conseguentemente, tutte le funzioni che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, sono conferite ai Comuni, in forma singola o associata, o alle Province. Tale individuazione deve avvenire, entro tre mesi, con apposite leggi regionali, in condivisione con il C.A.L. Nelle more, le funzioni sono svolte dalle province con onere a carico della Regione.

Si evidenzia come l’attuale sistema delle funzioni fondamentali non è coperto da entrate proprie dirette e, quindi, nel breve periodo non potranno più essere gestite dalle province nell’attuale configurazione stante il forte taglio dei trasferimenti statali.

In questa prospettiva la Regione deve superare l’attuale assetto delle province abruzzesi ed individuare nuove forme di gestione di area vasta che prefigurino le province come comunità locali di area vasta, in coerenza con la nuova natura giuridica di enti di derivazione comunale, favorendo la gestione condivisa e/o coordinata delle funzioni, in particolare di quelle generali di supporto a quelle fondamentali. Le province si propongono per sperimentare tale forma innovativa di gestione, nel rispetto comunque degli stringenti vincoli di legge attualmente vigenti.

  1. Vengono enunciati, infine, i principi per il trasferimento del personale e per il trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi alla Regione. Tali principi devono trovare applicazione nella formulazione delle leggi regionali e negli accordi susseguenti in fase attuativa.

 

 

 

FONTE: UPI – Unione Province d’Italia

 

 

 

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