I lavoratori collocati in mobilità a seguito di cessazione dell’attività lavorativa dell’impresa potranno conseguire la maggiorazione del riconoscimento ai fini pensionistici così come previsto prima della riforma del 2003.

I lavoratori collocati in mobilità per cessazione dell’attività lavorativa dell’impresa potranno ottenere la maggiorazione contributiva del periodo ultradecennale di esposizione all’amianto con un coefficiente pari a 1,5 invece dell’1,25. E potranno farlo valere anche ai fini della maturazione del diritto alla pensione. Per farlo avranno tempo sino al 30 Giugno 2015. E’ quanto prevede un emendamento al decreto legge milleproroghe (articolo 10, comma 12-vicies bis) approvato questa settimana in prima lettura dalla Camera.

La misura sposta dal 31 gennaio (termine indicato nella legge di stabilità 2015) al 30 giugno il termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dell’attività lavorativa, che avevano presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 (data dell’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003), a condizione che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge.

In sostanza, la disposizione è volta a consentire a tali soggetti di accedere ai benefici secondo il più vantaggioso regime previsto fino al 2 ottobre 2003 (ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della L. n. 257/1992). Si ricorda che i benefici previdenziali riconosciuti ai lavoratori esposti all’amianto per un periodo superiore a 10 anni consistevano, ai sensi dell’articolo 13, comma 8, della L. n. 257/1992, in una maggiorazione ottenuta moltiplicando il periodo di esposizione per il coefficiente di 1,5. Successivamente, l’articolo 47, comma 1, del D.L. n. 269/2003, ha ridotto tale coefficiente all’1,25, specificando inoltre che tale maggiorazione è utile solamente ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche (e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime).

 

 

 

FONTE: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it)

AUTORE: Bernardo Diaz

 

 

 

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