Agevolare il ricambio generazionale nelle Pubbliche Amministrazioni e favorire l’ingresso di giovani: con questo fine il Ministro Marianna Madia ha siglato la circolare – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2015 – che vieta l’affidamento di incarichi pubblici di rilievo ai pensionati.

L’art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto nuove disposizioni in materia di «incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza» (tale la dizione della rubrica dell’articolo), modificando la disciplina gia’ posta dall’art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e prevedendo alcuni nuovi divieti.

D’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, la presente circolare fornisce indicazioni sull’interpretazione e sull’applicazione della nuova disciplina. Le modifiche introdotte sono volte a evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o, comunque, per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilita’ nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza e impedendo che gli incarichi di vertice siano occupati da dipendenti piu’ giovani. Le nuove disposizioni sono espressive di un indirizzo di politica legislativa volto ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Come altre disposizioni vigenti, che gia’ limitavano la possibilita’ di conferire incarichi nai soggetti in quiescenza, esse non sono volte a introdurre discriminazioni nei confronti dei pensionati, ma ad assicurare il fisiologico ricambio di personale nelle amministrazioni, da bilanciare con l’esigenza di trasferimento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso della vita lavorativa.

In considerazione degli obiettivi perseguiti dal legislatore, deve ritenersi che la nuova disciplina prevalga su quelle precedenti, anche speciali, che consentano il conferimento di incarichi o cariche, rientranti tra quelli ormai vietati, a soggetti in quiescenza. Le relative previsioni, nella misura in cui facciano riferimento alla designazione di questi soggetti, devono intendersi implicitamente abrogate.

La nuova disciplina, a norma dell’art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014, si applica agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Quest’ultimo e’ entrato in vigore il 25 giugno 2014, essendo stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno precedente: la nuova disciplina si applica, dunque, a partire da questa data, con la conseguenza che non sono soggetti ai nuovi divieti gli incarichi conferiti fino al 24 giugno 2014 compreso. La data alla quale occorre fare riferimento, ai fini dell’applicazione del divieto, e’ quella della nomina o del conferimento dell’incarico, quindi dell’atto con il quale l’autorita’ titolare del relativo potere vi ha proceduto, indipendentemente da adempimenti successivi, come gli atti di controllo. Non incorrono nel divieto e rimangono soggetti alla disciplina precedente gli incarichi a soggetti in quiescenza conferiti precedentemente alla suddetta data, anche se alla stessa data il trattamento economico o compenso non era ancora stato definito.

La nuova disciplina e’ applicabile, invece, agli incarichi non ancora conferiti alla suddetta data, anche se sia gia’ intervenuta la designazione da parte di un soggetto diverso dall’autorita’ avente il potere di nominare o conferire l’incarico, salvo che la peculiare articolazione del relativo procedimento – che preveda, per esempio, la designazione a seguito di procedimento elettorale o di procedura selettiva – non induca ad applicare diversamente il principio tempus regit actum, tenendo conto della fase alla quale il procedimento era arrivato al momento di entrata in vigore della disposizione. Ove, peraltro, l’incarico sia stato effettivamente conferito prima dell’entrata in vigore del divieto e cio’ possa essere documentato con certezza, la sua formalizzazione puo’ intervenire anche in un momento successivo.

Va poi ricordato che la legge di conversione – legge 11 agosto 2014, n. 114, entrata in vigore il 19 agosto 2014, essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del giorno precedente – ha parzialmente modificato le originarie previsioni del decreto-legge, con particolare riferimento alle designazioni in enti o societa’ controllati dalle amministrazioni pubbliche. Le modifiche hanno quindi prodotto effetti a partire dal 19 agosto 2014.  Va infine rilevato che la nuova disciplina si aggiunge, senza modificarle, alle altre discipline vigenti che pongono simili divieti (si veda, in particolare, l’art. 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) e che regolano il conferimento di incarichi, quali quelle in materia di incompatibilita’ e inconferibilita’, di limiti alle spese per consulenze, di limiti retributivi nelle pubbliche amministrazioni, di compensi e rimborsi spese per gli organi collegiali, di gratuita’ di specifici incarichi, di cumulo tra trattamento economico e pensione.

L’ambito di applicazione dei divieti, per quanto riguarda le amministrazioni interessate, rimane quello gia’ definito dalla precedente versione della disciplina in esame: esso comprende tutte le amministrazioni rientranti nella definizione dell’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o nell’elenco annualmente redatto dall’Istituto nazionale di statistica (Istat), di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche’ le autorita’ indipendenti, compresa la Consob. Devono ritenersi soggetti ai divieti gli incarichi conferiti da qualsiasi organo o ufficio delle amministrazioni in esame, compresi quelli conferiti dai ministri, in quanto organi di vertice dei ministeri, nonche’ dagli organi di governo degli enti territoriali e dagli organi di vertice degli enti pubblici e degli altri organismi rientranti nell’ambito di applicazione indicato. Non vi rientrano, ovviamente, gli incarichi conferiti da organizzazioni diverse dalle pubbliche amministrazioni italiane.

La condizione del collocamento in quiescenza, ostativa rispetto al conferimento di incarichi e cariche, rileva nel momento del conferimento. Le amministrazioni eviteranno peraltro comportamenti elusivi, consistenti nel conferire a soggetti prossimi alla pensione incarichi e cariche il cui mandato si svolga sostanzialmente in una fase successiva al collocamento in quiescenza. Per tali soggetti, le amministrazioni valuteranno la possibilita’ di conferire un incarico gratuito.

La disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed e’ esclusa l’interpretazione estensiva o analogica (come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimita’ sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/prev del 30 settembre 2014). Incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e societa’ controllati. Il legislatore ha voluto perseguire gli obiettivi sopra ricordati, vietando il conferimento a soggetti in quiescenza di incarichi e cariche che, indipendentemente dalla loro natura formale, consentono di svolgere ruoli rilevanti al vertice delle amministrazioni.

 

 

 

FONTE: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

 

 

 

 

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