Nella circolare n. 6/E del 19 febbraio 2015 le risposte ai quesiti formulati dai giornali. Oltre allo Split Payment, del quale ci occuperemo in questa sintesi, l’Agenzia delle Entrate ha risposto anche a svariati quesiti riguardanti le più disparate materie di finanza pubblica statale e locale. Per tutte le altre risposte consultare l’allegato a fine articolo.

1) Argomento. Split payment e regimi speciali Iva  
Domanda. Si chiede conferma che le operazioni soggette a regimi speciali IVA che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura (es. regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese), pur in mancanza di espressa previsione normativa, devono ritenersi escluse dal meccanismo dello split payment.
Risposta. L’articolo 1, comma 629, lett. b), della Legge di stabilità 2015 ha introdotto l’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, che dispone l’adozione del modello di scissione dei pagamenti, c.d. “split payment” per le operazioni effettuate nei confronti di determinati enti pubblici.
Secondo la nuova disposizione “per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici interessati, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi…”.
In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’Erario, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Questi ultimi, infatti, devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del DPR n. 633/1972, tra cui l’evidenziazione dell’imposta, apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sulla medesima.
Conseguentemente, il predetto meccanismo non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie.
2) Argomento. Split payment e ritenute
Domanda. La norma sullo split payment esclude da questa modalità di versamento dell’Iva i compensi per prestazioni di servizi “assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito”. È giusto intendere che questa espressione si riferisce a ritenute, a titolo di acconto, da scomputare dalle imposte sul reddito del percipiente?
Risposta. La Legge di stabilità 2015 ha introdotto nel Decreto IVA il nuovo articolo 17 ter che, nel prevedere la particolare disciplina dello split payment, stabilisce espressamente che questa “non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito”. Si ritiene, pertanto, che il legislatore con l’espressione “a titolo d’imposta sul reddito” abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.
3) Argomento. Split payment e regolarizzazioni
Domanda. Nel caso in cui l’ente pubblico, in veste di soggetto passivo, riceva una fattura indicante l’IVA in misura inferiore a quella dovuta, è corretto ritenere che l’imposta indicata dal fornitore debba essere pagata ai sensi dell’articolo 17-ter, del DPR n. 633/72, mentre quella regolarizzata ai sensi dell’articolo 6, comma 8, D.lgs n. 471/97 debba essere corrisposta distintamente, con le modalità previste per tale regolarizzazione?
Risposta. Il meccanismo di scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del DPR n. 633/1972 prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Pertanto, fermo restando il versamento dell’imposta addebitata in fattura secondo le regole proprie dello split payment, nell’ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni ricevano una fattura indicante l’IVA in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di un’attività commerciale, le stesse dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 6, comma 8, D.lgs n. 471/97 e, quindi, l’imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura.
FONTE: Agenzia delle Entrate
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