Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time per il personale scolastico. Termine perentorio di scadenza delle domande 15 marzo 2015.
Al fine di dare massima informativa tra il personale scolastico interessato, il sindacato SAB, tramite il segretario generale prof. Francesco Sola, comunica che il personale scolastico con contratto a tempo indeterminato, con esclusione dei DSGA (direttori servizi generali amministrativi ex segretari), che vuol trasformare il proprio rapporto di lavoro, da tempo pieno in regime di part-time, deve presentare domanda all’ATP (ex Provveditorati agli Studi) di titolarità tramite il dirigente scolastico della scuola di servizio, nel termine perentorio del 15/3/2015.
Tale termine è perentorio anche per tutto il personale che già in regime di part-time, da almeno due anni, voglia ritornare al regime di tempo pieno.
Nella domanda deve essere specificato il tipo di part-time che si chiede e cioè in senso orizzontale con l’articolazione del servizio in tutti i giorni della settimana ridotto del 50% oppure in senso verticale con servizio solo in alcuni giorni settimanali, di norma non meno di tre.
Inoltre deve essere riportata l’anzianità di servizio, esigenze di famiglia, precedenze per disabili ecc.., in quanto la trasformazione del tempo normale in tempo parziale può essere concessa solo al 25% della dotazione organica complessiva provinciale del personale in servizio a tempo pieno per cui, se necessario, si farà ricorso ad una graduatoria provinciale.
Il SAB precisa infine che la trasformazione del rapporto di lavoro incide, di norma al 50%, anche sul trattamento retributivo e contributivo e non fa venir meno gli obblighi contrattuali di servizio connessi alla qualifica rivestita per il personale ATA che, al massimo, possono essere ridotti rispetto al tipo di part-time scelto.
Chi decide di transitare in regime di part-time dall’1/9/2015, per il prossimo biennio, tranne casi gravi, non può chiedere di rientrare in regime di tempo normale e la trasformazione del rapporto part-time perdura dopo il biennio fino a quando il lavoratore non chiede di rientrare in regime tempo normale.
FONTE: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)