A fine locazione di un negozio di mia proprietà (non sono soggetto Iva), il conduttore ha continuato a occupare lo stesso in mancanza di rinnovo, pagando l’affitto. Che obblighi ho verso il Fisco?
Massimo Beretta
In caso di occupazione di un fabbricato strumentale “senza titolo”, dopo la scadenza del contratto, l’indennità di occupazione eventualmente versata può avere duplice natura. Avrà natura di canone di locazione qualora appaia evidente la volontà delle parti di proseguire il rapporto contrattuale. Avrà, invece, natura risarcitoria quando si ravvisi la risoluzione del contratto con conseguente cessazione degli effetti negoziali. Nella prima ipotesi, infatti, il pagamento di tale indennità non ha funzione risarcitoria, ma locatizia, e, pertanto, sarà soggetta alle stesse regole, con conseguente assoggettamento a imposta di registro nella misura del 2% annuo. Nel secondo caso, invece, l’importo dovuto a titolo di indennità di occupazione assumerà connotazione risarcitoria e l’imposta di registro andrà conseguentemente versata nella misura del 3%, prevista per gli atti a contenuto patrimoniale (risoluzione 154/E del 2003 e circolare 43/E del 2007).
Per quanto riguarda il trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo, denunce di occupazione senza titolo, correlate alla corresponsione delle indennità, sono atti strumentali rispetto all’adempimento dell’obbligo di registrazione; le stesse, di conseguenza, sono riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo 5 della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che include tra gli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo “atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie…”.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE: Gianfranco Mingione