Maggiore chiarezza dei dati e migliore fruibilità delle informazioni ne consentono l’utilizzo per tutti i diversi tipi di atti il cui recupero coattivo è affidato all’Agente della riscossione.
Nuovo look per l’intimazione al pagamento che l’Agente della riscossione invia prima di passare al pignoramento dei beni del contribuente, che ha cinque giorni di tempo, dal ricevimento dell’avviso, per provvedere al versamento ancora non eseguito.
Il modello è allegato al provvedimento 17 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate.
L’avviso di intimazione deve essere notificato:
– prima di procedere a espropriazione forzata, se questa non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento (articolo 50, comma 2, Dpr 602/1973)
– nel caso di mancato avvio dell’espropriazione forzata entro un anno dalla notifica di un avviso di accertamento (articolo 29, comma 1, lettera e, Dl 78/2010) nonché degli atti successivi emessi dall’Agenzia delle Entrate (articolo 29, comma 1, lettera a, Dl 78/2010)
– per gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane (articolo 9, comma 3-ter, Dl 16/2012). Il nuovo modello, che sostituisce il precedente del 1999 (allegato 3, decreto dirigenziale 28 giugno 1999), si compone di tre pagine.
La prima, con maggiore chiarezza e con una diversa grafica, presenta un prospetto riassuntivo degli elementi identificativi della cartella di pagamento o degli altri atti per i quali il contribuente risulta moroso. L’inserimento di questo prospetto consente l’utilizzo di un unico avviso di intimazione per una pluralità di atti diversi.
L’avviso di intimazione prevede, altresì, nella seconda pagina, una sezione riservata all’Agente della riscossione nella quale vengono forniti al debitore ulteriori informazioni e precisazioni.
Infine, nella terza e ultima pagina c’è lo spazio dedicato alla notifica: a chi, come e quando viene consegnato l’avviso di intimazione di pagamento.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate