La modifica unilaterale del contratto ai sensi dell’art.8, comma 8 lett.A) del DL 66/2014, convertito in legge n. 89/2014 rientra nella valutazione discrezionale della singola Amministrazione.
A parere della Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, Par. 24/2015 del 26 gennaio scorso, la previsione della riduzione del 5% dell’importo contrattuale è una facoltà strumentale alla realizzazione degli obiettivi di riduzione della spesa che va comunque rapportata alla concreta possibilità da un lato di ridurre la prestazione contrattuale a favore del Committente, dall’altro, come nel caso del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, rispetto al carattere di tariffa. Pertanto, la possibilità di operare la riduzione della spesa dei contratti in essere appare legata al diminuire della prestazione negoziale in termini quantitativi/qualitativi.
Tale potere, dunque, può operare soltanto relativamente a contratti caratterizzati da una sinallagmaticità delle prestazioni e in cui una delle prestazioni, quella a carico dell’Amministrazione pubblica, sia qualificabile come “corrispettivo.
La richiesta di parere verte sull’interpretazione del combinato disposto dell’art. 8, comma 8, dell’art. 47 e della tabella A allegata al decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, così come risultanti dalla legge di conversione n. 89 del 23 giugno 2014.
Il particolare sull’obbligatorietà della riduzione del 5% anche per i contratti riguardanti i servizi di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
La Corte ritiene che il perseguimento dell’obiettivo indicato dal recente Legislatore nell’art. 47 del d.l. n. 66/2014, impone all’Amministrazione, nel ricorrere allo strumento di cui all’art. 8 dello stesso provvedimento, una previa valutazione che tenga conto degli elementi caratterizzanti il singolo rapporto contrattuale, potendo quest’ultimo presentare, in concreto, dei caratteri che possono ostare alla possibilità di operare la suddetta riduzione del corrispettivo a carico dell’Amministrazione.
A conti fatti, la riduzione del 5% dei contratti di appalto associati all’esecuzione della spending review non è automatica; l’amministrazione deve sempre tenere bene in conto non solo gli interessi pubblici coinvolti, ma anche le possibili conseguenze sugli utenti finali.
L’attività consultiva, in sostanza, ha la medesima funzione d’indirizzo degli Enti locali al raggiungimento di obiettivi e finalità di gestione che ricalcano i contenuti tipici dell’attività di controllo della Corte: in tal modo gli Enti possono raggiungere gli obiettivi stessi sin dall’inizio dell’attività nell’ambito di un moderno concetto della funzione di controllo collaborativo.
Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell’autorità che la svolge, o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.
E’ stato, altresì, specificato da parte della costante giurisprudenza delle Sezioni di controllo la necessaria sussistenza dell’ulteriore presupposto della rilevanza generale della questione sollevata con la richiesta di parere (cfr. ex plurimis Sez. Lombardia n.528/2013). Questo presupposto determina, in altre parole, che possano essere ricondotte alla funzione consultiva della Corte le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.
Appare, però, opportuno evidenziare a monte, su un piano più generale, che la ricognizione dei contratti relativi alla fornitura di beni e servizi sui quali esercitare eventualmente il potere di riduzione in analisi non può prescindere da una valutazione in concreto del singolo atto negoziale, che tenga conto non solo degli interessi pubblici coinvolti, ma anche delle possibili conseguenze sull’utenza.
In questo accertamento non può prescindersi dal valutare se il singolo contratto consenta, a fronte della diminuzione del corrispettivo da parte dell’Ente pubblico, un’analoga possibilità di ridurre la correlativa prestazione da parte dell’altro contraente. In questo senso, del resto, milita lo stesso inciso “le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione”, presente nello stesso articolo 8, comma 8, lett. a).
La possibilità di rinegoziazione, infatti, può operare e si giustifica nel solo caso in cui la riduzione venga ad operare relativamente ad un rapporto contrattuale connotato non solo dalla corrispettività delle prestazioni, ma anche dalla possibilità di poter incidere sul contenuto della prestazione originariamente pattuita.
Consulta il documento completo: Deliberazione n. 24 – Corte dei Conti Lombardia
FONTE: Corte dei Conti – Sezione regionale per il controllo della Lombardia