Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali ha emanato la circolare m. 1/2015 avente ad oggetto “Pubblicazione del d.P.C.M. 10 novembre 2014, n. 194 (Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi della popolazione residente)”.
Il provvedimento fa seguito al primo regolamento di attuazione, adottato con il d.P.C.M. 23 agosto 2013, n. 109, in relazione al quale sono state diramate le circolari n. 19/2013 e n. 23/2013.
L’articolo 1 e l’Allegato A disciplinano il piano per il graduale subentro dell’ANPR alle anagrafi comunali (APR e AIRE), in relazione al quale saranno stabiliti —sulla base di criteri di distribuzione geografica, dimensione demografica, livelli di informatizzazione, uniformità dei sistemi informativi — l’ordine della progressiva migrazione nell’ANPR delle banche dati anagrafiche.
I comuni che riceveranno le segnalazioni di eventuali anomalie dovranno rimuoverle, utilizzando le proprie applicazioni, e provvedere ad un nuovo invio dei dati, con le modalità attualmente previste nell’ambito dei sistemi INA ed AIRE.
I dati anagrafici inviati dai comuni saranno sottoposti a controlli formali e di qualità, sulla base di standard e indicatori definiti d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica (Istat), sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
L’articolo 2 prevede che nell’ANPR siano contenuti i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza anagrafica,i dati dei cittadini italiani residenti all’estero nonchè il domicilio digitale. I relativi campi sono elencati nell’Allegato B unitamente a quelli necessari per l’allineamento delle basi dati dei comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza.
L’articolo 3 descrive le misure di sicurezza finalizzate a garantire l’integrità e la riservatezza dei dati scambiati e conservati, la sicurezza degli accessi ai servizi ed il tracciamento delle operazioni effettuate.
Nell’articolo 4 sono descritti i servizi resi disponibili dall’ANPR ai comuni: servizi di registrazione, che consentono di effettuare le operazioni di iscrizione, mutazione e cancellazione; servizi di consultazione ed estrazione, che consentono di interrogare l’ANPR per campi o combinazioni di campi, per tipo di operazione e per intervalli temporali e di estrarre i dati di competenza; servizi di certificazione, che rendono disponibili al comune i dati necessari per il rilascio di certificazioni anagrafiche anche in modalità telematica.
Il diritto del cittadino di accedere ai propri dati personali registrati nell’ANPR, presso gli uffici anagrafici, ovvero consolari, anche tramite sito web dell’ANPR, è disciplinato nell’articolo 6, che richiama anche gli altri diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196, del 2003.
FONTE: Ministero dell’Interno