Consentono alle pubbliche amministrazioni di versare, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, l’imposta sul valore aggiunto per le operazioni soggette a scissione dei pagamenti.

Tutto definito per l’attuazione pratica del meccanismo dello split payment che prescrive agli enti pubblici, nei confronti dei quali sono state effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi, di pagare al fornitore il solo corrispettivo e di versare direttamente all’erario la relativa Iva.
A tale scopo, la risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 ha istituito i necessari codici tributo.

La norma di riferimento è l’articolo 17-ter del Dpr 633/1972, introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b), legge 190/2014 (Stabilità 2015). Secondo il successivo comma 632, la disposizione, nelle more del rilascio dell’ok comunitario, va comunque applicata a partire dalle operazioni per le quali l’Iva è esigibile a partire dall’1 gennaio 2015.

Modalità e termini di versamento
Il Dm 23 gennaio 2015 ha stabilito che il versamento dell’imposta a seguito di scissione dei pagamenti deve essere effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, con le seguenti modalità:

  • tramite modello “F24 Enti pubblici”, le Pa titolari di conti presso la Banca d’Italia
  • mediante versamento unificato (articolo 17, Dlgs 241/1997) le Pa, diverse da quelle di cui al punto precedente, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane
  • direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione a un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203, le Pa non ricomprese nei punti precedenti.

I codici da utilizzare
Per il versamento tramite “F24 Enti pubblici”, è stato predisposto il codice tributo “620E”.
Nella sezione “Contribuente” della delega di pagamento, devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione/ragione sociale della Pa che effettua il versamento, mentre nella sezione “Dettaglio versamento” vanno riportati:

  • nel campo “sezione”, il valore “F”
  • nel campo “codice tributo/causale”, il codice tributo
  • nel campo “riferimento A”, il mese per cui si effettua il pagamento
  • nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento.

Invece, al versamento tramite modello F24 è stato destinato il codice tributo “6040“, da evidenziare nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” andranno riportati, rispettivamente, il mese e l’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento.

Infine, i versamenti da effettuare direttamente all’entrata del bilancio dello Stato andranno imputati al capo 8, capitolo 1203, articolo 12.

 

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Sonia Angeli

 

 

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