Il procedimento di convalida di sfratto per morosità mi ha anche conferito il diritto al credito per le imposte pagate negli anni precedenti. Se in seguito riscuoto i canoni, come devo regolarmi?

Giuseppe Lombardo

 

Nel caso in cui, in un procedimento per convalida di sfratto per morosità, il giudice confermi l’insolvenza dell’affittuario anche per periodi precedenti, spetta un credito d’imposta di ammontare pari alle imposte pagate per effetto della concorrenza alla formazione del reddito complessivo dei canoni non riscossi (articolo 26, comma 1, del Tuir). Qualora vengano successivamente percepiti, anche parzialmente, i canoni per i quali si è usufruito del credito, è necessario dichiarare il maggiore reddito imponibile, che va assoggettato a tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria (circolare 150/E del 1999).

Lo sfratto per morosità può essere intimato ai sensi degli artt. 657-658 del codice di procedura civile. La legge parla di generico mancato pagamento del canone alle scadenze, intendendo la giurisprudenza il mancato pagamento di una sola mensilità di affitto sufficiente per intimare lo sfratto. Un tanto vale almeno per quanto inerisce alle locazioni ad uso non abitativo ai sensi della legge 392/1978; per quelle ad uso abitativo per le quali la legge 431/1998 determina espressamente anche in una sola mensilità l’inadempimento bastevole a giustificare la pronuncia di convalida di sfratto per morosità.

Per le locazioni ad uso non abitativo resta ad oggi indeterminato il numero minimo di mensilità di ritardato pagamento prima di procedere. Lo sfratto è diretto ad ottenere una pronuncia giudiziale di convalida dello sfratto del Tribunale in cui si trova la casa locata, per mancato pagamento del canone pattuito, dichiarando altresì la risoluzione del contratto di locazione sottostante.

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Gianfranco Mingione

 

 

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