Possibilità di modificare le mansioni unilateralmente da parte del datore di lavoro nei casi di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale, quando cioè sussistono ragioni tecniche-produttive oggettive, o per inidoneità sopravvenuta a ricoprire una mansione superiore (e ciò potrebbe incidere sull’inquadramento, come previsto dalla legge delega – l’ipotesi è di non scendere sotto 1 o 2 livelli, ma il punto è ancora in discussione).

 

Continua a leggere dalla fonte: Il Sole24Ore