La vicenda relativa alla revisione del regime IMU terreni agricoli montani ha dato origine all’esigenza del decreto legge n. 4 del 2015, che costituisce l’oggetto dell’Audizione presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica.

La prima parte del presente documento è dedicata all’esposizione della posizione dell’Anci sulla questione specifica. Molti e diversi sono, tuttavia, gli ulteriori aspetti non risolti che rilevano ai fini di assicurare una gestione dei bilanci dei Comuni ordinata e sostenibile per il 2015, anno segnato non solo dal rilevante intervento di riduzione delle risorse operato dalla Legge di Stabilità e da alcuni provvedimenti previgenti (nel complesso circa 1.500 milioni di euro), ma anche dall’avvio della nuova contabilità pubblica (decreti legislativi nn. 118/2011 e  126/2014), che – senza opportuni interventi di accompagno e monitoraggio – può determinare le condizioni per ulteriori e gravi criticità.

La seconda parte del documento è pertanto dedicata all’esposizione delle principali questioni ancora aperte in materia di gestione finanziaria ed organizzativa dei Comuni e delle Città metropolitane, alle quali si riferiscono anche le proposte di emendamento allegate.

Il provvedimento che ha dato origine alla successiva e a tratti convulsa produzione normativa, è il dl n.66 del 20141 con il quale si sostituiva il comma 5-bis dell’art. 4 del dl n. 16 del 2012, affidando ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’interno, il compito di individuare i Comuni nei quali, già a decorrere dal 2014, si applica l’esenzione di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro.

La definizione dei criteri di esenzione dall’IMU per i terreni agricoli montani e le modalità di ripartizione tra i Comuni del taglio di 350 milioni di euro sul fondo di solidarietà comunale, che dovevano essere fissate entro la data del 22 settembre 2014, sono state stabilite, in una prima fase, dal decreto interministeriale del 28 novembre 2014.

Tale provvedimento individuava nell’altimetria del centro comunale, cosi come definita in apposito elenco dell’ISTAT, il criterio sulla base del quale rivedere l’imponibilità dei terreni agricoli montani, prevedendo che l’esenzione di cui all’art.7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicasse:

a) per i terreni agricoli dei Comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri;

b) per i terreni agricoli posseduti2 da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri.

Le modifiche apportate prevedevano, in particolare:

• lo slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termine di versamento dell’IMU sui terreni agricoli montani dovuta per il 2014;

• la possibilità per i Comuni di accertare convenzionalmente nel bilancio 2014, a titolo di maggior gettito IMU derivante dalla revisione dei terreni agricoli montani, l’importo dei tagli recati dal decreto interministeriale del 28 novembre 2014;

• l’applicazione, ai fini del pagamento dell’IMU relativa al 2014, dell’aliquota di base pari al 7,6 per mille, di cui all’art. 13, comma 6, del DL n.201 del 2011, “a meno che in detti Comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche  aliquote”.

Le modifiche normative apportate, a decorrere dal 2014, dal decreto legge n.4 del 2015, pur risultando nel complesso meno penalizzanti per i territori montani, sotto il profilo dei minori tagli operati ai Comuni, lasciano intatti numerosi problemi, che in questa sede, è opportuno sottolineare. I nuovi criteri di esenzione, per quanto preferibili rispetto al mero criterio dell’altimetria del centro comunale, presentano non pochi elementi di criticità.

Anche a seguito delle segnalazioni giunte nei giorni scorsi da parte di numerosi Comuni, si rileva come tali criteri producano, con riferimento all’esenzione dall’IMU, disparità di trattamento difficilmente giustificabili tra territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche.

L’ANCI concorda circa l’esigenza di procedere ad una ridefinizione coerente ed organica dei criteri di esenzione dall’IMU per i terreni agricoli montani, nell’ottica di un superamento della vecchia circolare ministeriale n.9 del 14 giugno 1993 la quale riportava l’elenco dei Comuni beneficiari dell’esenzione di cui all’art. 7, lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

L’ANCI deve tuttavia evidenziare i forti limiti degli interventi adottati dal Legislatore e dal Governo, riguardanti sia il merito che il metodo attraverso cui la revisione dei criteri di esenzione è stata condotta.

 

 

Consulta il documento completo: ANCI_2015_02_10_dl4_AUDIZIONE_SENATO

 

 

 

FONTE: ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani

 

 

 

conferenza unificata