In caso di servizio serale, il personale ATA come deve essere gestito? Una breve guida sui criteri di assegnazione del personale alle varie sedi e ai corsi serali.

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sulle utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, ribadisce (art. 4 e art. 15) la competenza del contratto di scuola a definire i criteri di assegnazione del personale alle varie sedi e/o plessi.

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Inoltre, l’art. 6 comma 2 lett. h) e i) del Ccnl 2007 stabilisce che sono materia di contrattazione integrativa di scuola le “modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale Ata in relazione al relativo piano delle attività formulato dal Dsga, sentito il personale medesimo” e i “criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed Ata alle sezioni staccate ai plessi e ai turni serali”.

Pertanto l’assegnazione e l’utilizzazione del personale avviene sulla base dei criteri definiti dal contratto d’istituto, che naturalmente dovrà tenere conto di disponibilità o esigenze del personale.

PERSONALE ATA art. 15 CCNI 15/07/2010

“L’assegnazione del personale Ata alle sedi associate, alle succursali e ai plessi è regolata dal contratto di scuola. Nel caso del tutto eccezionale in cui il contratto d’istituto non sia mai stato definito negli anni precedenti o non venga definito in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico, il dirigente scolastico si attiene ai seguenti criteri:

a) maggiore anzianità di servizio;
b) mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
c) disponibilità del personale a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL.

Nella definizione del contratto di istituto, le parti si fanno carico di regolare le agevolazioni previste da norme di legge o pattizie ivi comprese quelle relative al presente CCNI”.

La contrattazione d’Istituto, quindi, deve tenere conto di tre principi fondamentali: anzianità, continuità nel plesso o nel corso serale, disponibilità ad effettuare le funzioni aggiuntive. Da questi non si può prescindere.

Se si vuole, in sede di contrattazione si potrà fare riferimento anche ad altri elementi, come ad es. la situazione familiare, ma si tratta di un elemento aggiuntivo che va concordato tra le parti.

Orario di lavoro personale ATA nei corsi serali

L’art. 53 del CCNL 2006 specifica:

“L’istituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica;

1. Nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate esigenze dell’Istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità del personale;

2. L’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

Le indennità di turno sono determinate secondo accordi stabiliti in sede di Contrattazione.

Il personale con esigenze particolari può, a richiesta (scritta), essere escluso dall’effettuazione di turni notturni. Hanno diritto a non essere utilizzate le donne dall’inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino a un anno.”

Naturalmente, chi presta servizio su corsi serali ha diritto alla riduzione a 35 ore dell’orario settimanale considerato l’orario disagiato (art. 55 del CCNL).

 

 

 

FONTE: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)

AUTORE: Giovanni Calandrino

 

 

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