Ufficiali le disposizioni applicative del credito d’imposta per promuovere la musica dei giovani talenti. Sulla GU del 3 febbraio, il decreto 2 dicembre 2014 del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo che individua, tra l’altro, le spese agevolabili, l’iter per accedere al bonus, le modalità di fruizione.
Tutto nasce dall’articolo 7 del Dl 91/2013 (“decreto valore cultura”) che ha stanziato 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a favore delle imprese – esistenti almeno dall’1 gennaio 2012 – produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e di quelle che producono e organizzano spettacoli di musica dal vivo.
Nel dettaglio, l’agevolazione è pari al 30% dei costi sostenuti in quel triennio per le attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, che siano opere prime o seconde di nuovi talenti. La somma su cui calcolare l’agevolazione non può superare i 100mila euro per ciascuna opera, consentendo quindi un beneficio massimo di 30mila euro. Ogni impresa può “maturare” non più di 200mila euro di credito nell’intero triennio.
Spese ammesse al beneficio
Rilevano ai fini del credito d’imposta:
- i compensi relativi allo sviluppo dell’opera, quelli spettanti agli interpreti o esecutori, al produttore artistico, all’ingegnere del suono e ai tecnici, e le spese per la formazione e l’apprendistato
- l’utilizzo e noleggio degli studi di registrazione
- il noleggio e trasporto di materiali e strumenti
- le spese di montaggio, missaggio, masterizzazione, digitalizzazione e codifica dell’opera
- le spese di progettazione e realizzazione grafica
- la promozione e pubblicità dell’opera.
Le spese sostenute devono risultare da apposita attestazione del presidente del collegio sindacale o da un revisore legale o professionista regolarmente iscritti all’albo.
Adempimenti delle imprese
Per il riconoscimento del credito d’imposta le imprese devono presentare al Mibact, dall’1 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di commercializzazione dell’opera, apposita istanza (le modalità saranno definite dal ministero stesso entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto). L’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, dovrà contenere, fra l’altro, la data di commercializzazione dell’opera, il costo complessivo, l’attestazione di effettività, il credito d’imposta spettante. Le imprese devono, inoltre, presentare al ministero la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti “de minimis” eventualmente fruiti, la dichiarazione di non essere controllate, direttamente o indirettamente, da parte di un editore di servizi media audiovisivi, la dichiarazione che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i compositori, gli artisti interpreti o esecutori, non abbiano già pubblicato e messo in commercio in Italia o all’estero, al proprio nome anagrafico o artistico, più di un’opera.
Nel decreto è indicata tutta la documentazione da allegare all’istanza, pena l’inammissibilità della stessa (Allegato A).
Il credito d’imposta è riconosciuto solo previa verifica, da parte del Mibact, del rispetto dei requisiti e della disponibilità delle risorse. Entro sessanta giorni, il ministero comunica all’impresa l’importo spettante o il diniego dell’istanza.
Credito: fruizione e decadenza
Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione con F24 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap.
Si verifica decadenza del credito quando le spese non vengono riconosciute agevolabili o non sono soddisfatti gli altri requisiti. Il beneficio, inoltre, è revocato se viene accertata la falsità delle dichiarazioni rese.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE: Patrizia De Juliis