L’installazione di pannelli fotovoltaici, per cui si beneficia della detrazione del 50%, dà diritto anche al bonus mobili?
Cassio De Angelis
L’installazione di pannelli fotovoltaici su singole unità immobiliari residenziali (lettera h dell’articolo 16-bis del Tuir) consente di fruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, a condizione che sia inquadrabile tra gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria. Sono generalmente inquadrabili come tali i lavori su impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente (circolare 11/2014). Resta inteso che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire del “bonus arredi”.
Per l’esattezza, i contribuenti ammessi a beneficiare del bonus arredi sono gli stessi che fruiscono della detrazione con la maggiore aliquota e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili; quindi, le ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno 2012.
E’ possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati. In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE: Gianfranco Mingione