Con la premessa che chiunque entri all’interno di un istituto scolastico per svolgere attività lavorative è sottoposto alle tutele previste dal decreto legislativo 81/08, vediamo quali sono i compiti specifici riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell’ente locale e del dirigente scolastico.
Compiti dell’Ente locale
– Realizzazione di edifici conformi alle norme
– Adeguamento alle norme degli edifici esistenti
– Realizzazione o adeguamento degli impianti tecnici in conformità alle norme
– Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strutture e impianti
– Richiesta di CPI (parere Avvocatura Generale dello Stato del 13.12.10)
Compiti del Dirigente scolastico
– Vigilanza sul mantenimento della conformità alla norma dell’edificio scolastico
– Segnalazione tempestiva all’Ente locale di eventuali situazioni di rischio dovute a strutture o impianti
– Interventi provvisori o migliorie (nei limiti delle disponibilità economiche dell’istituto)
A tal proposito è interessante ricordare il comma 3-bis dell’art. 18 del D.Lgs. 106/09 che impone ai Dirigenti scolastici di vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi facenti capo a tutte le figure previste dall’organigramma della sicurezza, e anche ai soggetti esterni (installatori, fornitori e, nella fattispecie, Ente locale). Questo comma può essere collegato alla Circolare MPI 119/99, in cui si evidenzia che il Dirigente scolastico, nonostante le segnalazioni di competenza all’Ente locale, deve in ogni caso vigilare e, se necessario, intervenire con misure organizzative utili a risolvere le problematiche riguardanti la sicurezza del proprio edificio scolastico .
FONTE: Tecnica della Scuola (www.tecnicadellascuola.it)
AUTORE: Aldo Domenico Ficara