Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle richieste di
registrazione e adempimenti successivi per i contratti di locazione ed affitto di
immobili (Modello RLI) da trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica
sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una richiesta da inviare i cui dati non rispettino le specifiche tecniche
sarà scartata.

I file contenenti le richieste devono necessariamente essere controllati, prima
della trasmissione, con l’apposito software realizzato dall’Agenzia delle
Entrate/Sogei al fine di evitare la trasmissione di documenti che il sistema
rifiuterebbe per non rispondenza alle specifiche tecniche.

Nel caso di richieste di registrazione, la fornitura deve contenere i dati relativi ad
una sola richiesta.

Nel caso di adempimenti successivi, la fornitura può contenere i dati relativi a più
richieste, ma queste devono far riferimento allo stesso ufficio competente.

Non possono essere presenti richieste miste (richieste di registrazione e
adempimenti successivi) nella stessa fornitura.

Si rammenta che la dimensione complessiva delle richieste da trasmettere non
può eccedere il limite previsto di 5 MB compressi.

Se la dimensione complessiva eccede il limite previsto, il contribuente deve
presentare la richiesta presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto
del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive
modificazioni.

La fornitura oggetto della trasmissione telematica deve essere conforme alle
specifiche dell’eXtensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione WC3 10
febbraio 1998) e deve essere codificata secondo la codifica UTF-8.

Il contenuto della fornitura xml, relativa al Modello RLI, deve inoltre soddisfare la
sintassi descritta nel file XSD denominato fornituraRLI12_v1.xsd, allegato al
presente documento.

Il suddetto schema definisce la struttura della fornitura xml, delineando gli elementi
permessi, i loro attributi, i tipi di dati ad essi associati e la relazione gerarchica tra gli
elementi stessi.

La procedura distribuita dall’Agenzia delle Entrate esegue una prima fase di
validazione della fornitura, ossia di verifica che il file sia conforme allo schema ad
esso associato ed una successiva fase di controllo, nella quale esamina la
correttezza dei dati indicati applicando regole specifiche per ciascun elemento.

L’esito negativo della validazione determina sempre lo scarto dell’intera
fornitura.

I diagnostici generati in fase di controllo possono invece avere una diversa gravità
a seconda dell’elemento interessato e possono determinare lo scarto della singola
dichiarazione o dell’intera fornitura.

I codici fiscali riportati nelle richieste di registrazione e adempimenti successivi
devono essere formalmente corretti.

Si precisa che in sede di accoglimento delle richieste trasmesse in via telematica,
costituirà oggetto di scarto della richiesta stessa l’indicazione di un codice fiscale
che, anche se formalmente corretto, non risulti registrato presso l’Anagrafe
Tributaria.

Nel caso di omocodia del codice fiscale del contribuente risolta dall’Agenzia delle
Entrate con l’attribuzione di un nuovo codice fiscale, l’indicazione in richiesta del
precedente codice fiscale (omocodice) comporta, in sede di accoglimento delle
dichiarazioni trasmesse in via telematica, lo scarto della dichiarazione.

 

 

FONTE: Agenzia delle Entrate

 

 

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