A seguito delle numerose richieste di chiarimenti in merito alla disciplina dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità su preinsegne e frecce direzionali, pervenute all’Associazione, si fa presente quanto segue.
Con nota interpretativa del 07 luglio 2014, prot. n. 19899, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, ha affermato che: “La corretta applicazione di quest’ultima norma (art. 7, comma 2, Dlgs 507/93, Ndr) in linea con le altre disposizioni recanti la disciplina dell’imposta sulla pubblicità conduce, invece, a considerare, come già affermato nella citata risoluzione n. 262/E del 1995, unitariamente il gruppo segnaletico nel caso in cui unico sia il soggetto che abbia la disponibilità dell’impianto. Ciò comporta quindi che la superficie imponibile sia quella occupata dall’intero impianto“; altresì dichiarando come la sentenza della Corte di Cassazione n. 252 del 2012 per nulla attiene alla determinazione e liquidazione dell’imposta, ma al caso diverso in cui si manifesti un inadempimento, con conseguente necessità di procedere con distinte quantificazioni a seconda dei soggetti solidalmente responsabili.
La citata sentenza della Corte di Cassazione statuisce, invero, in modo cristallino che: «La sentenza di appello ha interpretato la disposizione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7 – secondo la quale l’imposta deve essere determinata in base alla superficie della figura geometrica piana in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario “indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti – ritenendo alla stregua del criterio ermeneutico logico sistematico, fondato sull’argomento desunto dalla norma dell’art. 6, comma 2 del medesimo decreto legislativo – che prevede la responsabilità solidale in ordine al pagamento della imposta del soggetto la cui attività è pubblicizzata -, che la indifferenza della pluralità di messaggi diffusi dal mezzo pubblicitario, ai fini della liquidazione della (unica) imposta, trovi applicazione esclusivamente alla sola ipotesi in cui i messaggi, contenuti nel medesimo pannello pubblicitario, siano riferibili alla stessa azienda. In caso contrario, la divulgazione tramite un unico mezzo pubblicitario di plurimi messaggi relativi ad aziende diverse, non consente di liquidare l’imposta in base alla complessiva superficie della figura geometrica rappresentata dal pannello, dovendosi invece essere liquidate tante imposte quanti sono i messaggi pubblicitari, in quanto altrimenti verrebbe illogicamente estesa ad ogni singola azienda pubblicizzata la obbligazione solidale per il pagamento di un importo non corrispondente alla imposta relativa alla pubblicità di cui la singola azienda beneficia.»
Appare, dunque, chiaro il criterio ermeneutico seguito dalla Suprema Corte nella formulazione della sentenza n. 252 del 2012: evitare una illogica ed illegittima estensione a ciascuna azienda, la cui pubblicità sia presente su un unico pannello pubblicitario, dell’intera obbligazione impositiva e garantire, d’altro canto, che ciascuna impresa corrisponda un tributo calcolato in base alla superficie pubblicitaria dalla stessa effettivamente utilizzata, conformemente al dettato normativo del menzionato art. 7, d.lgs. 507/1993.
Quanto sopra, ad avviso di chi scrive, rappresenta il criterio interpretativo che le aziende devono osservare, sottolineando, ad abundantiam, che il parere emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ha natura meramente interpretativa ed assolutamente non vincolante.
FONTE: ANACAP
AUTORE: Pietro Di Benedetto