Il cedente non deve affidarsi ciecamente all’esportatore, ma deve mettere in campo tutti i suoi mezzi per verificare l’attendibilità e correttezza del cliente.
La non imponibilità delle cessioni di beni asseritamente destinati all’esportazione, subordinata alla dichiarazione scritta di responsabilità del cessionario sulla destinazione del bene al di fuori del territorio comunitario e al possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, viene meno nell’ipotesi in cui si accerti che i beni non siano stati effettivamente esportati e che tale dichiarazione sia ideologicamente falsa. In questo caso l’obbligo del cedente di assolvere successivamente l’IVA su tali beni può essere escluso solo nella misura in cui risulti provato che egli abbia adottato tutte le misure ragionevoli in suo potere, al fine di assicurarsi che la gestione effettuata non lo conducesse a partecipare alla frode (Cass.12751/2011).
Ordinanza n. 176 del 9 gennaio 2015 (udienza 21 novembre 2014)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Conti Roberto Giovanni
Cessione dei beni all’esportazione – La non imponibilità è subordinata alla presenza di alcuni requisiti – La non imponibilità viene meno se i beni non sono stati effettivamente esportati e se la preventiva dichiarazione sia ideologicamente falsa – Il cedente ha l’obbligo di assolvere successivamente l’IVA su tali beni.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate