Pubblichiamo la nota di lettura Anci alla Legge di stabilità sulle norme di interesse dei Comuni.

Art. 1, comma 47, Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica

Il comma 47 proroga le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le percentuali in vigore per il 2014.

Nello specifico:

a) il 50% per il recupero edilizio e per l’acquisto di mobili;

b) il 65% per gli interventi di riqualificazione energetica.

La detrazione del 65% è estesa alle spese sostenute dal 1°gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, a quelle di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino a 60.000 euro) e a quelle per l’acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.

Per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2015 la detrazione è aumentata dal 50 al 65 per cento.

 

Art. 1, commi 116-117, Benefici vittime dell’amianto

I due commi estendono la platea di lavoratori esposti all’amianto ai quali sono riconosciuti benefici previdenziali ed assistenziali.

Il comma 116 estende le prestazioni assistenziali del Fondo per le vittime dell’amianto ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata. Tali prestazioni sono estese in via sperimentale per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Il comma 117 prevede l’applicazione della maggiorazione contributiva di cui all’art. 13, comma 2, della legge 257/1992, ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell’anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, anche agli ex lavoratori occupati in specifiche imprese (attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale) a condizione che abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta.

 

Art. 1, comma 131, Fondo per la famiglia

Il comma 131 prevede l’incremento da 108 a 112 milioni di euro dello stanziamento per il 2015 del Fondo per gli interventi in favore della famiglia. Le risorse del Fondo, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, sono così finalizzate:

• 100 milioni di euro dedicati al rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia di cui all’art. 1, co. 1259, della legge finanziaria 2007 L. 296/2006);

• 12 milioni (precedentemente erano 5 milioni) dedicati ai programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (Fondo per l’efficientamento della filiera della produzione e dell’erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana nel territorio della Repubblica Italiana di cui all’articolo 58, comma 1, del D.L. 83/2012).

 

Art. 1, comma 154, Cinque per mille

L’istituto del 5 per mille IRPEF da distribuire in base alla scelta del contribuente è confermato per il 2015 e la spesa annua sarà pari a 500 milioni; con DPCM da adottare entro 60 giorni, verranno stabilite le modalità di rendicontazione al fine di garantire maggior trasparenza e la pubblicazione sui siti web delle varie amministrazione erogatrici degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo.

 
Art. 1, comma 235, Piano edilizia sociale

Il comma 235 prevede uno stanziamento pluriennale per l’attuazione del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e per la realizzazione di altri interventi in materia di edilizia sociale, previsti dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 47 del 2014.
In particolare, è autorizzata una spesa, complessivamente di 130 milioni di euro per il periodo 2015-2018, per:

• 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017;

• 40 milioni di euro per l’anno 2018.

A tali risorse si aggiungono ulteriori 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche delle risorse per interventi non avviati nei termini previsti, disposte dall’art. 13, comma 1, del D.L. n. 145 del 2013 (cd. “Destinazione Italia”), e già iscritte in bilancio, per importi pari a:

• 34,831 milioni per l’anno 2014;

• 6,277 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017;

• 30,277 milioni per l’anno 2018;

• 39,277 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

• 33,019 milioni per l’anno 2021;

• 24,973 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2022-2024.

 

 

Art. 1, commi 418 420, Contenimento della spesa per Province e città metropolitane

Il comma 418 dispone che le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Conseguentemente ciascuna provincia e città metropolitana, ad esclusione di quelle province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014 e fermo restando l’ammontare complessivo del contributo, versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa.

L’ ammontare della riduzione della spesa corrente che i predetti enti devono conseguire e del corrispondente versamento, è stabilito con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà tenere conto “anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard”.

Il comma 419 stabilisce che l’Agenzia delle Entrate, in caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418 entro il 30 aprile di ciascun anno, provvede al recupero delle relative somme nei confronti degli enti interessati con le seguenti modalità:

• a valere sui versamenti dell’ imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (ad esclusione dei ciclomotori);

• a valere sui versamenti dell’ imposta provinciale di trascrizione le cui modalità sono stabilite con decreto ministeriale.

Il comma 420 individua una serie di divieti che le province delle regioni a statuto ordinario devono osservare a decorrere da 1° gennaio 2015:

• ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni istituzionali (edilizia scolastica, strade provinciali e connessa circolazione stradale, tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza);

• effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

• procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ivi incluse le procedure di mobilità;

• acquisire personale attraverso l’istituto del comando e prorogare i comandi in corso oltre la naturale scadenza;

• attivare rapporti di lavoro per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica e mediante incarichi a contratto;

• instaurare rapporti di lavoro flessibile o attribuire incarichi di studio e consulenza.

 
Art.1, commi 421-429
Personale province e città metropolitane e procedure di mobilità

I commi da 421 a 429 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 impongono una rideterminazione in riduzione del 50 e del 30 per cento delle dotazioni organiche, rispettivamente, di Province e Città metropolitane situate nelle Regioni a statuto ordinario, disciplinando un articolato procedimento finalizzato a favorire la mobilità del conseguente personale soprannumerario verso Regioni, Comuni e altre Pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione. Di seguito la lettura delle singole disposizioni.

 

 

Per tutti gli altri articoli consultare il documento allegato: nota_legge_190_del 2014 stabilita_14 gennaio

 

 

FONTE: ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani

 

 

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