E’ questo il quesito più frequente dopo la lettura della sentenza n.105/2015 del Consiglio di Stato, che ha stabilito il diritto di una ricorrente non abilitata, laureata nel 2008, di partecipare al concorso 2012.
I fatti. Il concorso 2012 bandito con DDG n. 82 del 24 settembre 2012 richiedeva il requisito dell’abilitazione, con una deroga solo per le categorie di personale che rientrava nella previsione del D.I. 460/1998
“ Possono partecipare ai concorsi a cattedre di cui all’articolo 1, anche in mancanza di abilitazione, coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già in possesso di un titolo di laurea, ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla data stessa consentano l’ammissione al concorso. Possono altresì partecipare ai concorsi di cui all’articolo 1 coloro che conseguano la laurea entro gli anni accademici 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e coloro che conseguano i diplomi indicati nel comma 1 entro l’anno in cui si conclude il periodo prescritto dal relativo piano di studi a decorrere dall’anno accademico 1998 – 1999”
La previsione della norma scritta nel 1998 era corretta per i tempi, poichè dopo il concorso a cattedra del 1999 il successivo avrebbe dovuto svolgersi nel 2002. Tutti i precari italiani sanno come siano andate invece le cose, con una graduatoria tenuta in piedi per 13 anni e un regolamento da allora mai modificato.
Diciamo di più. Nel documento La Buona Scuola (documento programmatico, non ancora tradotto in normativa), il Ministero ha riproposto gli stessi requisiti, con sbarramento anno di laurea per i non abilitati.
La sentenza. Alla pubblicazione del bando nel 2012 sono stati avviati dei ricorsi. Di un primo pronunciamento avevamo già dato notizia, adesso il principio viene ribadito da una importante sentenza del Consiglio di Stato.
Tale sentenza riguarda una sola ricorrente che ha svolto le prove nella provincia autonoma di Bolzano, ma per i prossimi giorni sono attese le sentenze per altri ricorsi analoghi (naturalmente per coloro che hanno presentato ricorso avverso il bando 2012 e concluso positivamente tutte le prove del concorso, con iscrizione con riserva nelle graduatorie di merito stilate dagli Uffici Scolastici Regionali).
Inoltre – è bene precisarlo – la sentenza in oggetto riguarda una docente laureata nel 2008 (quindi in anno nel quale è stata sospesa la procedura di abilitazione Ssis). Nei prossimi giorni saranno emanate le altre sentenze già discusse, e alcune di queste riguarderanno anche docenti con laurea conseguita tra il 2002 e il 2008. Vedremo quale sarà l’orientamento dei giudici.
In ogni caso alla sentenza già emanata guardano con interesse i candidati al futuro concorso 2015, ossia coloro che, in possesso di laurea conseguita 2001-2002, 2002-2003 e 2003-2004 se si tratta di corso di studi di durata rispettivamente quadriennale, quinquennale ed esaennale e privi di abilitazione, si chiedono come questa sentenza potrebbe (potrà?) influire sulla scrittura del prossimo bando.
Leggiamo con attenzione cosa i giudici hanno voluto dirci in questa sentenza.
Affermano i giudici “Il bando, impedendo la partecipazione al concorso ai titolari di diploma di laurea conseguito dopo l’anno accademico 2002-2003, ha omesso di attualizzare e aggiornare al 2012 la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 2 d.m. n. 460 del 1998, creando una irragionevole disparità di trattamento tra candidati laureatisi sino al 2003 (periodo, in cui erano attive le procedure di abilitazione SSIS) e candidati laureatisi nell’arco temporale 2008-2011 (periodo, in cui le procedure SSIS sono state, per volontà legislativa, sospese). ”
Ossia, la clausola della partecipazione di questa categoria di non abilitati era stata prevista dalla normativa per il primo concorso a cattedre successivo al 1° maggio 2002 ( o meglio: al primo dopo il triennio decorrente dall’ultimo concorso).
L’Amministrazione, ci dicono i giudici, avrebbe dovuto attualizzare la norma del D.I. 460/1998 (e qui potrebbe esserci già la risposta sui ricorsi dei candidati con laurea antecedente al 2008) così da lasciarne intatta la ratio giustificatrice, e quindi permettere la partecipazione al concorso quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande di partecipare alla procedura selettiva. (parole di pietra per chi non ha promosso ricorso ma ha accettato le condizioni del bando emanato dal Ministero allora guidato dal Ministro Profumo).
Questo è un dato di fatto: la norma non è attuale. A ciò si aggiunge il vuoto nella formazione iniziale degli insegnanti tra il 2008 e il 2012.
Inoltre – proseguono i giudici – nello spazio temporale che va dall’anno accademico 2008-2009 all’anno accademico 2011-2012, chi era in possesso di titolo di laurea, o stava per conseguirlo, non aveva in nessun caso la possibilità di acquisire l’abilitazione all’insegnamento né attraverso le SSIS né attraverso il TFA e, conseguentemente, di partecipare al concorso di cui è controversia.
Altro dato di fatto dunque: la ricorrente, laureata nel 2008, non avrebbe potuto abilitarsi.
Dunque, se il Ministero decidesse di riproporre per il concorso a cattedra 2015 un bando con requisiti copia conforme a quello del 2012, potremmo trovarci esattamente nella stessa condizione. E’ vero infatti, ne parlano anche i giudici, che le SISS sono state sostituite dai diversi percorsi formativi abilitanti costituiti dai Tirocini formativi attivi (TFA) , di durata annuale, propedeutici all’acquisizione dell’abilitazione, previo esame, presso università ed istituti parificati, ma i predetti tirocini sono, tuttavia, divenuti operativi solo a partire dall’anno accademico 2011-2012.
Ma basterà questo a colmare la disparità di trattamento fondamento della sentenza?
A rigore di logica infatti il I ciclo TFA atteneva sì all’a.a. 2011/12 ma è stato svolto nell’a.a. 2012/13 e il II fa riferimento invece all’a.a. 2014/15 (per non parlare del fatto che non vi è una previsione certa, nel senso di normata, per un III ciclo). E’ dunque evidente che la procedura TFA non è stata regolare e pertanto non esente da bug, che potrebbero diventare ancora una volta causa di controversia innanzi ai giudici.
Saprà il Miur tutelarsi ascoltando i suggerimenti – anche non tanto velati – che provengono da Palazzo Spada?
FONTE: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)