Arriva la circolare 32/E dell’ Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti sulle novità introdotte dal Dl n.175/2014 al fine di semplificare e accelerare l’erogazione dei rimborsi Iva.

La novità di rilievo della nuova disciplina è quella che vede l’innalzamento da 5.164,57 a 15 mila euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, oltre alla possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15 mila euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un’istanza trimestrale provvista di visto di conformità o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.

L’obbligo della prestazione di garanzia per i rimborsi superiori a 15mila euro rimane solo per le ipotesi di situazioni considerate rischiose.

Dunque, il visto di conformità è ora l’unica via percorribile per richiedere il rimborso di un credito di importo superiore a 15mila euro.

La circolare precisa che il tetto dei 15mila euro va considerato separatamente per i rimborsi e per le compensazioni, cosicché una richiesta simultanea di un rimborso e di una compensazione (per esempio di importo ciascuna di 10mila euro) non necessità di alcun visto anche se la somma delle due richieste supera l’importo di 15 mila euro.

 

 

FONTE: CGIA Mestre

 

 

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