La restituzione del tributo può essere richiesta solo se afferente l’acquisto o l’importazione di beni ammortizzabili, rimanendo escluso quello pagato su canoni di leasing.

In tema di Iva, l’articolo 30, comma 2, del Dpr 633/1972 dispone che, “Se dalla dichiarazione annuale risulta che l’ammontare detraibile.., è superiore a quello del’imposta relativa alle operazioni imponibili.., il contribuente ha diritto..di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo,.., ovvero di chiederne in tutto o in parte il rimborso…”, al ricorrere delle ipotesi tassative elencate nel successivo terzo comma dello stesso articolo 30. Tra queste, la lettera c) del terzo comma prevede, tra l’altro, la possibilità di chiedere il rimborso per la “..imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili…”.

Sulla base di tali disposizioni, nella fattispecie in controversia (relativa alla rimborsabilità, o meno, del tributo assolto da un conduttore sui canoni di leasing di taluni beni ammortizzabili), la Corte ha ribadito il principio secondo cui il rimborso del tributo, in base alla suddetta previsione normativa, può essere richiesto solo limitatamente a quello afferente l’acquisto o l’importazione di beni ammortizzabili, rimanendo pertanto esclusi i diversi casi (come quello di specie) in cui il tributo risulti invece afferente canoni di leasing di beni che, di fatto, risultavano essere stati solamente “..detenuti in locazione anche se relativi a beni ammortizzabili…”, dato che, per essi, “..non si è verificato l’effetto traslativo del bene in quanto non risulta essere stato esercitato il diritto di riscatto dal concessionario..” utilizzatore del bene medesimo (restando comunque ovviamente fermo in favore di quest’ultimo, aggiungiamo noi, il diritto al riporto del relativo credito in detrazione nel periodo d’imposta successivo).

La decisione in commento si pone sostanzialmente in linea con quanto già affermato, sullo specifico tema, dall’Amministrazione finanziaria con le risoluzioni n. 392/2007 e n. 122/2011 dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle quali, infatti, è stato espressamente affermato che “..i beni acquistati in leasing, fino a quando non sono riscattati al termine del relativo contratto, non possono annoverarsi tra i beni di proprietà di chi li utilizza…e di conseguenza non possono dare diritto al rimborso quali beni ammortizzabili” (v. anche, nello stesso senso, la risoluzione n. 179/2005, sia pure relativa a una diversa fattispecie di non rimborsabilità dell’Iva afferente un acconto di prezzo corrisposto in sede di stipula di un contratto preliminare di compravendita di un immobile, sul presupposto che, con il mero preliminare, l’effetto traslativo della proprietà non si è ancora verificato, in quanto il promissario acquirente può essere considerato solamente come detentore della cosa acquistata).

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

 

 

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