Mentre prosegue sui canali Rai la campagna dell’Antitrust e della Commissione Europea per tutelare i diritti dei consumatori, con lo spot già ospitato nei giorni scorsi anche sui principali siti informativi nazionali, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ricorda il Decalogo di Garanzia per gli acquisti online. Questi, in sintesi, i punti principali del testo riprodotto integralmente di seguito: 1) Stop a spese e costi nascosti su Internet; 2) Maggiore trasparenza dei prezzi; 3) Divieto delle caselle preselezionate sui siti web; 4) Periodo di 14 giorni per cambiare idea su un acquisto; 5) Maggiori diritti di rimborso; 6) Introduzione di un modulo di recesso standard per tutta l’Unione europea; 7) Eliminazione di sovrattasse per uso di carte di credito e assistenza telefonica; 8) Informazioni più chiare sulle spese di restituzione delle merci; 9) Più tutele per i consumatori negli acquisti digitali; 10) Più tutele e norme comuni anche per le imprese.
La nuova normativa europea “Consumer Rights” coglie molti aspetti della vita quotidiana di milioni di persone. In particolare, è stata sostituita integralmente la parte del Codice del Consumo che riguarda i contratti negoziati sia dentro sia fuori i locali commerciali, i contratti a distanza, il nuovo regime sanzionatorio e la disciplina rimborsi “accelerati” del diritto di recesso. La direttiva, entrata in vigore a giugno, introduce anche nuovi obblighi informativi precontrattuali. Il consumatore deve ricevere informazioni che riguardano il venditore (compreso un recapito telefonico o un indirizzo e-mail o altro canale che permetta un contatto rapido), il bene acquistato, le modalità di pagamento, la garanzia legale e il diritto di recesso in caso di contratti conclusi a distanza e di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
La novità più importante per l’acquirente riguarda il diritto di ripensamento nei contratti conclusi a distanza e fuori dai locali commerciali: il consumatore ha il diritto, qualora reputi che il bene acquistato non lo soddisfa oppure non ha le caratteristiche richieste, di recedere dal contratto senza dover fornire alcuna giustificazione al venditore entro un termine più ampio, dai precedenti 10 a 14 giorni. E nel caso in cui il consumatore non sia stato preventivamente informato sul diritto al ripensamento, il diritto di recesso viene esteso di ulteriori dodici mesi per il periodo complessivo di 1 anno e 14 giorni. In caso di recesso, il venditore ha un numero inferiore di giorni (dai precedenti 30 agli attuali 14 giorni) per restituire le somme versate dal consumatore. Quest’ultimo invece disporrà di più tempo – 14 anziché 10 giorni – per restituire il bene. Inoltre, da ora in poi il venditore è ritenuto responsabile per l’eventuale danneggiamento o perdita del bene fino a quando questo non sia consegnato materialmente all’acquirente. Sono anche scattate nuove regole sui contratti conclusi a distanza, ad esempio al telefono, e fuori dai locali commerciali: il venditore è ormai sempre obbligato a far confermare al consumatore l’offerta per iscritto.
FONTE: AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato