Alcuni aspetti relativi al periodo di prova dei docenti neo assunti con contratto a tempo indeterminato, con retrodatazione giuridica della nomina al 1° settembre 2014.
L’ufficio Scolastico di Bari segnala che er le modalità di svolgimento del periodo di prova si deve fare riferimento alla c.m. 10.9.1991 n.267 tuttora vigente, che ha ordinato in un unico testo le disposizioni relative alla materia in argomento, richiamate con nota del 28 maggio 2001 n. 39/segr.dir.pers., nonché ai chiarimenti forniti con nota prot.n.196 del 3 febbraio 2006 , nota prot. n.2081 del 7 febbraio 2007, nota prot. N°3699 del 29 febbraio 2008 della Direzione generale per il personale scolastico e nota n°8773 del 13 dicembre 2012 dell’U.S.R Puglia.
Per quanto riguarda i docenti che sono stati nominati in ruolo con decorrenza giuridica dall’ 1 settembre 2014 ed economica dall’ 1 settembre 2015, il servizio prestato nel corrente anno scolastico con contratto a tempo determinato è valido ai fini del periodo di prova, purchè svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso per i quali si è conseguita la nomina in ruolo o nell’insegnamento di materie affini nonché su posto di sostegno. La durata di tale periodo deve essere di almeno 180 giorni ( si veda in particolare la nota MIUR n° 3699/2008 e nota n°8773/2012 dell’U.S.R Puglia ).
Il sistema informatico SIDI predispone un unico modello per i contratti a tempo indeterminato che non contempla il caso in questione e che lo stesso non può essere modificato, pertanto si invitano i Dirigenti Scolastici a predisporre le azioni necessarie a garantire il diritto degli stessi a svolgere il periodo di prova nel corrente anno scolastico.
FONTE: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)