Con la sentenza sentenza n. 12888-14 diffusa da ProfessionistiScuola il TAR respinge uno dei ricorsi promossi da docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 per l’inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad esaurimento.
La motivazione della sentenza ricalca quella con cui anche il Consiglio di Stato, in altra occasione, ha respinto tale richiesta. Il Tribunale, pur non negando il valore abilitante del diploma titolo di studio dei ricorrenti (riconosciuto con DPR 25 marzo 2014) ravvisa che i ricorrenti non hanno partecipato a nessuna delle procedure di inserimento e aggiornamento nelle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.
Inoltre, la circostanza prodotta dai ricorrenti, secondo cui con l’atto pubblico del 31 gennaio 2014 la Commissione Europea abbia chiarito che il diploma magistrale è una qualifica completa all’insegnamento in Italia nelle scuole dell’infanzia e primaria e che il concorso a cattedra non rappresenta una procedura di abilitazione, ma solo una procedura di reclutamento del personale nella scuola statale, di tal che i possessori di diploma di maturità magistrale sono pienamente abilitati ad insegnare in Europa, non toglie che detto atto vada rapportato alla legislazione vigente in Italia in ordine alle Graduatorie ad esaurimento nelle quali i ricorrenti, in virtù di detto atto, vorrebbero essere inseriti.
Al riguardo gli interessati sembrano ignorare che l’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento è inibito da due provvedimenti normativi che non consentono il loro incremento nè la creazione di ulteriori fasce aggiuntive oltre la quarta, già peraltro creata per categorie particolari di personale docente ed alle quali essi non appartengono.
Nè la circostanza che la Commissione europea si sia pronunciata riconoscendo la validità dell’abilitazione magistrale conseguita entro l’a.s. 2001/02 ai fini dell’insegnamento nei paesi della CE consente di ovviare alla disciplina interna dello Stato in ordine ai sistemi di reclutamento, posto che la Commissione ha chiarito che essa non c’entra nulla con le Graduatorie ad esaurimento nè con i concorsi a cattedra, dei quali semmai chiarisce che non rappresentato una procedura abilitativa.
Il Tribunale pertanto respinge il ricorso.
FONTE: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)