Con delibera n.25207 del 4 dicembre 2014 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha modificato il “Regolamento di attuazione dell’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall’art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62” (Regolamento Rating).

 

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) Autorità, l’ Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) Impresa, l’impresa (in forma individuale o collettiva):

i) avente sede operativa nel territorio nazionale;

ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall’organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;

iii) che, alla data della richiesta di rating,  risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.

 

Articolo 2
Requisiti per l’attribuzione del rating di legalità

1. L’impresa, di cui all’articolo 1, lettera b), che intende ottenere il rating di legalità deve presentare all’Autorità apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante compilazione del formulario pubblicato sul sito dell’Autorità. L’inoltro della domanda deve avvenire per via telematica secondo le indicazioni fornite sul sito dell’Autorità.

2. L’impresa deve dichiarare:

a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare e del direttore tecnico non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche,  per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, del direttore generale, del direttore tecnico, del rappresentante legale nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati di cui agli articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del codice penale e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 ; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria in seguito alla collaborazione prestata nell’ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo;

d bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, ai sensi dell’art. 27, comma 12 del codice del consumo, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;

e) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all’obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza;

f) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;

g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia di mille euro esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating;

i) di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 207/2010 che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, ed in particolare annotazioni di “episodi di grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro”, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating.

3. Il rating di legalità non potrà essere rilasciato alle imprese destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità o nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento di cui all’art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il rating potrà essere rilasciato se:

a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna anche non definitivi ai sensi del presente articolo;

b) nei confronti dell’impresa non sono state emesse sentenze di condanna e adottate misure cautelari di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L’impresa deve inoltre dimostrare la totale dissociazione dell’attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 lettere a), b) e c), il rating potrà essere rilasciato se:

a) l’impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia stata affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell’attività produttiva;

b) l’impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sia stata affidata ad un amministratore giudiziario per finalità di continuazione o ripresa dell’attività produttiva;

c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all’affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o ripresa dell’attività produttiva con provvedimento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 48, comma 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6.        In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera e), il rating potrà essere rilasciato altresì ove gli atti di accertamento abbiano ad oggetto un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni quali risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio dell’anno al quale si riferisce  l’accertamento stesso. Tale importo in ogni caso non può essere superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la richiesta di rating.

 

Articolo 3
Valutazione dei requisiti

1. Per l’attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Regolamento. In questa ipotesi l’impresa ha diritto all’attribuzione di un punteggio base pari a ★.

2. Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:

a) rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da Confindustria in data 10 maggio 2010 e rinnovato il 19 giugno 2012, e delle successive versioni dello stesso e delle Linee Guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalla Alleanza delle Cooperative Italiane  in data 14 novembre 2013 e di ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell’Interno con altre associazioni imprenditoriali, nonché dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;

b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;

c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di sostenibilità;

e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);

f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e consumatori per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche;

g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

3. Il conseguimento di tre segni + comporta l’attribuzione di una ★ aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★★★.

4.  Ai fini dell’incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso superare il valore massimo di cui al precedente comma 3, l’impresa potrà conseguire un segno + ove abbia denunciato all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; l’attribuzione del segno + di cui al presente comma è subordinata all’esercizio dell’azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.

 

Articolo 4
Possesso dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa. Si applicano le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci ed in particolare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

2. Il possesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 3, è verificato dall’Autorità mediante consultazione della banca nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all’articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni. Fino all’attuazione di tale banca dati, il possesso di tale requisito è verificato attraverso il Ministero dell’interno.

 

Articolo 5
Procedimento per l’attribuzione del rating di legalità

1. L’Autorità, su proposta della Direzione competente, delibera l’attribuzione del rating entro sessanta giorni dalla ricevimento della richiesta.

2. In caso di incompletezza dell’istanza presentata, l’Autorità ne informa l’impresa entro quindici giorni; in tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa. In ogni caso, l’Autorità o altra istituzione, tra quelle che partecipano alla Commissione consultiva in materia di rating, possono in qualsiasi momento chiedere all’impresa di fornire informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del rating.

3. L’Autorità trasmette tempestivamente copia integrale della richiesta al Ministero dell’Interno, al Ministero della Giustizia e all’Autorità nazionale anticorruzione – Anac, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se il Ministero dell’Interno, il Ministero della Giustizia o l’Anac hanno svolto osservazioni, il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni.

3-bis. Le richieste di attribuzione del rating vengono trasmesse, altresì, alla Commissione Consultiva rating, composta da un rappresentante dell’Autorità, un rappresentante del Ministero dell’Interno, un rappresentante del Ministero della Giustizia, un rappresentante dell’Anac e un rappresentante del mondo imprenditoriale. La Commissione, entro il termine di venti giorni dalla ricezione della richiesta, segnala l’eventuale sussistenza di elementi e comportamenti oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle suddette richieste, anche sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi di legalità informatori dell’ordinamento.

3- ter. Ove vengano segnalati dalla Commissione, ovvero da istituzioni preposte al controllo della legalità,  gli elementi o i comportamenti di cui al comma precedente, l’Autorità sospende il procedimento per un periodo di tempo non superiore ai dodici mesi, prorogabile motivatamente in casi di particolare gravità, al fine di svolgere i necessari accertamenti.

4. Sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa, l’Autorità può compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo a tal fine informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l’attribuzione del rating di legalità. Le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale l’esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata. La richiesta di informazioni alle pubbliche amministrazioni sospende, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1.

5. L’esistenza di condanne definitive per i reati di cui all’articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata dall’Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario giudiziale di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all’attuazione dell’interconnessione con tale sistema informativo, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta all’ufficio del casellario giudiziale di Roma.

6. L’esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all’articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata dall’Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario dei carichi pendenti, di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all’attuazione di tale sistema, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta agli uffici giudiziari competenti.

7. L’Autorità comunica al richiedente l’esito della richiesta. Se tale esito è positivo, l’Autorità inserisce l’impresa nell’elenco di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento.

8. L’Autorità, ove intenda negare l’attribuzione del rating, applica la procedura di cui all’articolo 6, comma 8.

 

Articolo 6
Durata, modifica, rinnovo, sospensione e revoca

1. Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

2. In sede di rinnovo, l’impresa invia all’Autorità, nei sessanta giorni precedenti la scadenza del periodo di validità del proprio rating, una certificazione sottoscritta dal legale rappresentante che attesti la permanenza di tutti i requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2, e 3, comma 2.

3.  L’Autorità delibera sulla richiesta di rinnovo del rating di legalità applicando il procedimento di cui al precedente articolo 5.

4. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 2, l’Autorità con proprio provvedimento dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno. Laddove il rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci, l’Autorità dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione.

5. Al venir meno di uno o più dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, l’Autorità dispone la riduzione del punteggio attribuito.

6. In caso di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, nell’ambito di un procedimento penale per uno dei reati di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, l’Autorità dispone la sospensione del rating sino al perdurare dell’efficacia delle misure cautelari.

7. L’Autorità può disporre la sospensione del rating, in relazione alla gravità dei fatti e all’acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere d), d) bis, e), f), h) e i) del presente Regolamento, ove tale provvedimento sia oggetto di contestazione e sino alla pronuncia passata in giudicato dell’autorità giudiziaria.

8. L’Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di revoca, di riduzione del punteggio o di sospensione, comunica all’impresa i motivi che ostano al mantenimento delrating, alla conferma del punteggio già attribuito o che ne comportano la sospensione.

Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l’impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Durante tale periodo, il termine di cui all’articolo 5, comma 1, è sospeso.

In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi del comma 7, il termine di cui all’articolo 5 è interrotto fino al ricevimento delle informazioni richieste.

 

Articolo 7
Obblighi informativi

1. L’impresa cui è stato attribuito il rating è tenuta a comunicare all’Autorità ogni variazione dei dati riportati nei propri certificati camerali e qualunque evento che incida sul possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, comma 2 e 3, comma 2, nonché gli eventi di cui al precedente articolo 6, commi 6 e 7, entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, pena la revoca di cui all’articolo 6, comma 4, del presente Regolamento.

2. Il Ministero dell’Interno e le altre pubbliche amministrazioni, per quanto di loro competenza, non appena ne siano venuti a conoscenza, comunicano all’Autorità ogni variazione intervenuta nei requisiti di cui all’articolo 2 nonché gli eventi di cui all’articolo 6, comma 7, del presente Regolamento.

3. La verifica delle variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c) del presente Regolamento viene effettuata secondo le modalità indicate nell’articolo 5, commi 5 e 6.

 

Articolo 8
Elenco delle imprese con rating di legalità

1. L’Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un’apposita sezione del proprio sito l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato, con la relativa decorrenza.

 

Articolo 9
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Consulta l’allegato: Formulario Rating di Legalita

 

 

FONTE: AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

 

 

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