Con una nota indirizzata ad Anci – che si riporta in allegato – l’Agenzia delle Entrate informa che nel caso di eventuali errori commessi dagli intermediari convenzionati con l’Agenzia, questi ultimi sono tenuti a trasmettere la delega corretta, riportante i dati indicati dal contribuente (ivi compresa la data di riscossione) e, in caso di delega a saldo positivo, a riversare il relativo importo.
Nei casi in cui gli errori delle deleghe F24 siano ascrivibili esclusivamente agli intermediari della riscossione e questi ultimi abbiano correttamente attivato la procedura di regolarizzazione, appare necessario e coerente con l’ordinamento generale, ed in particolare con lo Statuto dei diritti del contribuente (legge n.212 del 2000), che i Comuni interessati tengano indenne il contribuente incolpevole, considerata la colpa dell’intermediario addetto alla riscossione, non applicando le sanzioni e gli interessi. Al riguardo, l’Agenzia precisa che “i contribuenti che hanno correttamente presentato le deleghe F24, da un punto di vista tributario, devono essere considerati a tutti gli effetti adempienti, anche in caso di errore di rendicontazione dell’intermediario della riscossione”.
Tale orientamento è stato confermato da ultimo con l’ordinanza n. 7154 del 26 Marzo 2014, con la quale la Suprema Corte, sulla base del principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dall’articolo 10 della legge n.212/2002 (Statuto dei diritti del contribuente), ha ribadito che la quietanza rilasciata dall’intermediario della riscossione, che attesta l’esatto versamento del modello F24, è idonea a liberare il contribuente dal debito tributario con il Fisco.
Consulta l’allegato: Nota_Agenzia_delle_Entrate_errata_rendicontazione_F24
FONTE: IFEL – Fondazione ANCI