Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha sollevato alcune preoccupazioni relative al processo di fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione e ha auspicato un rinvio della scadenza del 31 marzo 2015 prevista per l’introduzione a regime della fattura elettronica a tutte le Pubbliche amministrazioni, ritenendo inoltre prematura l’ipotesi di estendere ulteriormente il suddetto obbligo anche agli scambi B2B.

L’investimento iniziale nell’adeguamento dei software è un prerequisito fondamentale per ottenere efficienza e riduzioni di costi nel medio-lungo periodo.

In tale contesto, appare opportuno considerare l’influenza che eventuali ritardi relativi alla decorrenza degli obblighi per le amministrazioni centrali e locali, a oggi esonerate dagli stessi, avrebbe sui positivi effetti degli investimenti già effettuati dalle aziende.

La soluzione offerta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nell’ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti, ha reso disponibile, in via non onerosa, sul proprio portale elettronico (www.acquistinretepa.it) alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato elettronico della Pa (MEPA) i servizi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.

Sono, inoltre, disponibili per le imprese strumenti per la compilazione dei file fattura messi a disposizione da AgID e da Infocamere; in particolare, Infocamere rende attualmente disponibile il servizio di compilazione, invio e conservazione delle fatture, totalmente gratuito fino a 24 fatture l’anno.

Non può essere trascurata, infine, la circostanza che sono già in atto accordi di fatturazione elettronica in ambito privato (B2B) tra alcuni operatori commerciali (Enel S.p.A., Poste Italiane S.p.A., e Ferservizi) e i propri clienti e fornitori, che prevedono l’utilizzo del formato definito per la fattura elettronica verso le Pa.

Con riguardo alla proposta avanzata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel corso dell’Audizione del 5 novembre scorso, di utilizzare i server della Sogei ai fini della conservazione sostitutiva delle fatture, senza costi per le imprese, occorre considerare che Sogei è una società strumentale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che non può offrire servizi direttamente ai privati, se non in nome e per conto del Ministero e delle Agenzie fiscali, che dovrebbero quindi sostenere i relativi costi.

In alternativa, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha proposto di esonerare le imprese dalla conservazione sostitutiva delle fatture emesse nei confronti della Pa, in applicazione della Legge di stabilità del 2012, che obbliga le Pubbliche amministrazioni ad acquisire d’ufficio tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle stesse; tale obbligo si estenderebbe anche ai dati contenuti nelle fatture elettroniche trasmesse alla Pa.

Il tema della conservazione sostitutiva delle fatture è oggetto di una specifica disciplina normativa. L’articolo 39, terzo comma, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, come modificato a seguito del recepimento della direttiva 2010/45/UE, prevede che tutte le fatture elettroniche siano conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

L’obbligo della conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica amministrazione è espressamente previsto dall’articolo 1, comma 209, della Legge n. 244 del 2007: ciò vale tanto per l’emittente quanto per il destinatario della fattura, entrambi vincolati ad accettare il processo di fatturazione elettronica.

Il Regolamento attuativo n. 55/2013 prevede, inoltre, che la fattura elettronica verso la Pa deve essere conservata e resa disponibile secondo le linee guida e le regole tecniche predisposte dall’Agenzia per l’Italia digitale ed approvate dalla Commissione di
coordinamento del Sistema pubblico di connettività.

Alla luce di quanto rappresentato, ritengo che la proposta formulata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di esonerare le imprese dall’obbligo della conservazione sostitutiva delle fatture, debba tener conto dell’intero quadro normativo di riferimento.

 

Consulta l’allegato: 2014+12+03_Audizione+3+dicembre+2014+_fatturazione+elettronica+PA+DEFINITIVA

 

FONTE: Agenzia delle Entrate

 

 

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