La Segreteria di Stato ha emanato una circolare per illustrare l’ambito di applicazione della convenzione.
La Convenzione contro le doppie imposizioni firmata tra la Repubblica di San Marino e l’Italia, ratificata con la legge n. 88 del 19 luglio 2013, prevede tra l’altro le disposizioni che consentono di definire la residenza di una persona (da intendersi individuo, società e altra associazione di persona) e dirimere le controversie in caso di doppia residenza attraverso la definizione delle cd. tie-break rules. La circolare n. 7 del 2014 emanata dalla Segreteria di Stato, Finanze e Bilancio di San Marino fornisce le indicazioni relative all’ambito di applicazione dell’art. 4 della Convenzione e contiene un richiamo ai rischi e alle problematiche connessi alla cd. “digital economy”.
La residenza delle persone fisiche secondo la disciplina tributaria interna – Con la riforma introdotta dalla legg. n. 166 del 16 dicembre 2013, San Marino ha esteso alle persone fisiche il sistema di tassazione ancorato al criterio personale della residenza, assoggettando ad imposizione i redditi dei soggetti residenti ovunque prodotti, il cd. worldwide principle taxation, adottando invece il principio della fonte (source principle) per i non residenti, che prevede la tassazione dei soli redditi prodotti all’interno dello Stato (art. 5 della L. 166/2013).
L’aricolo. 10, comma 2 della L.166/2013 stabilisce che si considerano residenti in San Marino le persone fisiche che, alternativamente, “hanno la residenza anagrafica nello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta; dimorano per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato; hanno il centro degli interessi vitali nel territorio dello Stato.”
La Circolare in commento specifica che per “centro degli interessi vitali” si deve intendere la concentrazione all’interno del territorio dello Stato “della prevalenza degli interessi economici, patrimoniali, sociali e familiari.”
La disciplina convenzionale e le tie-break rules – Ai fini convenzionali, la definizione di residenza ricomprende le varie forme di legame personale con lo Stato che, in forza della rispettiva legislazione interna, determinano l’assoggettamento a imposizione.
Al fine di dirimere i casi in cui una persona fisica risulti residente di entrambi gli Stati contraenti, il paragrafo 3 dell’art. 4 della Convenzione individua disposizioni speciali che attribuiscono prevalenza ai criteri di collegamento del contribuente ad uno dei due Paesi.
Tali disposizioni si definiscono tie-break rules e prevedono i criteri, da seguire in ordine gerarchico di prevalenza, per cui in caso di dual residence una persona fisica deve considerarsi residente nello Stato in cui:
- dispone di un’abitazione permanente, di cui ha un utilizzo durevole e abituale e non occasionale, ovvero ha stabilito le proprie relazioni economiche e personali rilevanti, ossia dove ha radicato le relazioni familiari e sociali, la sua occupazione professionale e le sue attività politiche, sociali e culturali;
- soggiorna abitualmente, in termine di tempo e di periodicità dei soggiorni;
- possiede la nazionalità, ossia la cittadinanza come definita dalle leggi speciali e dalla giurisprudenza internazionale.
Nel caso estremo in cui il soggetto abbia la nazionalità sia a San Marino che in Italia, o non la possegga in nessuno dei due Paesi, le autorità competenti degli Stati contraenti dovranno risolvere il conflitto di comune accordo mediante l’attivazione della procedura amichevole ai sensi dell’art. 25 della Convenzione.
La Circ. 7/2004 dispone inoltre che gli Uffici tributari sanmarinesi, prima di attribuire la residenza a San Marino di un soggetto formalmente residente all’estero, devono accertare l’eventuale simulazione del soggetto che, nonostante le risultanze anagrafiche, mantenga “il centro dei propri interessi rilevanti in Italia” o che renda difficoltosa l’individuazione delle sede principale degli affari e degli interessi o che ponga in essere un’interposizione fittizia attraverso l’imputazione dei proventi ad un soggetto terzo.
Secondo le indicazioni delle autorità fiscali, pertanto, i funzionari tributari devono porre in essere una serie di attività investigative ad ampio raggio per individuare in modo preciso gli elementi che siano idonei ad integrare la prova della residenza in Italia della persona sottoposta a controllo.
La residenza nella “digital economy” – La circolare 7 contiene altresì il richiamo alla cd. “digital economy” e, più in particolare, l’analisi delle problematiche fiscali legate ad una forma di economia come quella di internet o delle multinazionali digitali, caratterizzate da componenti immateriali che consentono di spostare più facilmente rischi, funzioni e, quindi, di veicolare i profitti. I problemi più rilevanti, esaminati anche in sede Ocse con la pubblicazione il 19 luglio 2013 del cd. “Action Plan”, riguardano le imprese che operano nel commercio online che, grazie a schemi di pianificazione fiscale aggressivi, si sottraggono ad imposizione sia nel paese di stabilimento che in quello in cui sono residenti i clienti (“double non-taxation”).
Secondo il rapporto, non di rado le multinazionali frammentano artificiosamente la propria attività in modo da presentarla come “ausiliaria” e/o “preparatoria”, cosicché non presenti i requisiti minimi previsti a livello convenzionale per configurare una stabile organizzazione.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE: Emiliano Marvulli