Una delle principali scadenze fiscali dell’anno, il versamento della seconda o unica rata dell’“anticipo” Irpef, cade di domenica (30 novembre) e, perciò, slitta al dì successivo.
La platea dei contribuenti chiamati all’adempimento non è circoscritta alle persone fisiche; entro lo stesso termine, vanno “onorati” anche gli acconti dell’Ires, da parte delle società con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, dell’Irap e di alcune imposte sostitutive, come la cedolare secca. Percentuali da applicare diverse, a seconda dell’imposta e della tipologia di contribuente.
Chi deve provvedere al versamento
L’appuntamento con la calcolatrice non riguarda coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi con il modello 730/2014. Per questi contribuenti, infatti, provvederà il sostituto d’imposta, trattenendo le eventuali somme dovute direttamente dallo stipendio o dalla pensione.
Invece, chi ha presentato il modello Unico 2014 versa gli acconti in base alle risultanze di quella dichiarazione. In particolare, l’acconto è dovuto soltanto se il dato del rigo RN33 di Unico Persone fisiche è pari o superiore a 52 euro ovvero, per quanto riguarda le società di capitali, se l’importo indicato nel rigo RN17 di Unico SC è pari o superiore a 21 euro.
Il calcolo: storico o previsionale
Per quantificare l’acconto da versare, il contribuente può scegliere il sistema di calcolo a lui più conveniente. Uno si basa sul risultato della dichiarazione dell’anno precedente (storico), l’altro sull’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso (previsionale). Pertanto, se si ipotizza di dovere un’imposta, al netto di detrazioni, crediti e ritenute, inferiore a quella dell’annualità precedente (in virtù di minori redditi conseguiti o maggiori oneri deducibili/detraibili sostenuti), è possibile determinare e versare l’acconto per il 2014 sulla base dei dati presuntivi. Tenendo però presente che, se la previsione sul reddito dovesse risultare sbagliata per difetto (con conseguente versamento carente dell’acconto), sulla differenza saranno dovuti gli interessi e la sanzione del 30%. È anche possibile utilizzare un criterio per le imposte sui redditi (Irpef o Ires) e un altro per l’Irap.
Percentuale d’imposta
Qui non si può più scegliere. Le percentuali sono fisse, stabilite dalla legge.
Nello specifico, l’importo da pagare entro l’1 dicembre, sommato a quanto eventualmente già versato a titolo di primo acconto, deve corrispondere alle seguenti percentuali:
- 100% per l’Irpef, l’imposta sostitutiva dei “nuovi minimi”, l’Ivie, l’Ivafe e l’Irap, dovute da persone fisiche e società di persone
- 101,5% per l’Ires (e relative addizionali) e l’Irap, dovute da società di capitali ed enti
- 95% per la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi.
Cedolare secca senza acconto, se è la prima volta
Innanzitutto ricordiamo che il regime della cedolare secca – che consiste nell’applicare al canone annuo di locazione un’imposta fissa, in sostituzione dell’Irpef e relative addizionali, dell’imposta di registro e quella di bollo – quest’anno è ancor più conveniente, visto che l’aliquota per i contratti a canone concordato è scesa dal 15 al 10% (per gli altri contratti, è fissata nella misura del 21%).
Per il pagamento dell’imposta sostitutiva, scadenze e modalità (acconto e saldo) sono le stesse dell’Irpef. È anche possibile compensare l’importo dovuto con eventuali crediti. A cambiare è la misura dell’acconto, pari al 95% dell’imposta relativa al 2013 (metodo storico), sempre che questa risulti pari o superiore a 52 euro, ovvero, se si adotta il metodo previsionale, al 95% della minore imposta dovuta per il 2014 (può essere il caso dei contribuenti che fruiscono della riduzione dell’aliquota dal 15 al 10%).
È il caso di ricordare, infine, che, se il 2014 è il primo anno di applicazione della cedolare secca, l’acconto non è dovuto, perché manca il dato storico per la sua determinazione.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE: Sonia Angeli