In sostanza, nella piena legalità formale (non vi è alcuna norma che disponga altrimenti) è consentito a un Tribunale italiano di svolgere un’attività che se svolta da un privato costituisce certamente un illecito, e forse, anche un reato (se dovesse rivestire carattere di massività). In questo caso, peraltro, vi è anche l’aggravante, in senso atecnico, di aver disposto un’asta telematica con una diffusione potenzialmente mondiale della vendita.
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