Le istanze dovranno essere inviate a partire dal 12 gennaio 2015 per i costi del personale sostenuti nel 2013, dall’11 gennaio 2016, invece, per quelli relativi al 2014.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il decreto 10 ottobre 2014 del ministero dello Sviluppo economico, che modifica i termini a decorrere dai quali le imprese che assumono personale altamente qualificato possono presentare la domanda per accedere al credito d’imposta previsto dall’articolo 24 del Dl 83/2012 (vedi “Assunzioni altamente qualificate: modalità per il credito d’imposta”): per i costi sostenuti nel 2013, istanze a partire dal 12 gennaio 2015 (non più dal 10 gennaio) al 31 dicembre 2015; per i costi sostenuti nel 2014, invece, presentazione possibile dall’11 gennaio 2016 (non più dal 10 gennaio) al 31 dicembre 2016.
Questo perché le date indicate precedentemente dal decreto Mise del 28 luglio 2014 ricadevano in giorni festivi.
L’agevolazione consiste nel contributo del 35% sulle spese effettuate per l’assunzione – attraverso forme contrattuali stabili – di nuovi dipendenti, fino a un tetto massimo di 200.000 euro per ciascuna azienda (effettuata a partire dall’entrata in vigore del decreto) e senza limiti temporali di applicazione.
È necessario inserire il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi del periodo in cui viene maturato e in quelle dei periodi in cui viene utilizzato (solo in compensazione).
Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, non è subordinato al limite annuale di utilizzo di 250.000 euro e non è rilevante per stabilire la percentuale di deducibilità degli interessi passivi.
Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate esclusivamente in via telematica, tramite la procedura accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it.
Le date di apertura del canale per l’inoltro delle domande assumono particolare rilevanza, dal momento che la piattaforma informatica lavora le istanze secondo l’ordine cronologico di trasmissione e, all’esaurimento delle risorse disponibili, dà evidenza della circostanza, non consentendo più l’invio.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate