L’Inps ha fornito importanti precisazioni in merito ai soggetti tenuti ad iscriversi al Fondo residuale di solidarietà
L’Inps ha fornito importanti precisazioni in merito ai soggetti tenuti ad iscriversi al Fondo residuale di solidarietà, istituito per assicurare una tutela anche ai lavoratori dipendenti delle imprese che occupano, mediamente, più di 15 addetti e che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia d’integrazione salariale. Di seguito, sintetizziamo i contenuti principali delle recenti circolari e disposizioni.
TRASPORTO PUBBLICO – Sono escluse dalla partecipazione al Fondo residuale le imprese (sia pubbliche che private) che operano nei servizi di trasporto, di navigazione sulle acque interne e lagunari, nei servizi ferroviari di alta velocità, nel settore ormeggiatori e barcaioli porti italiani e nel settore dell’industria armatoriale; per queste tipologie di imprese, infatti, al primo gennaio 2014 erano in corso le procedure finalizzate alla costituzione di Fondi di solidarietà.
SOMMINISTRAZIONE – Anche nel caso delle agenzie di somministrazione, sono stati sottoscritti accordi per la costituzione del Fondo di solidarietà. E’ esclusa, quindi, la partecipazione al Fondo residuale per il personale somministrato. L’obbligo di partecipazione, invece, si applica in riferimento al personale occupato dalle imprese di somministrazione per il funzionamento della struttura.
CREDITO E CREDITO COOPERATIVO – Sono tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale tutte le imprese identificate dal codice di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali c.s.c. 6.01.01 e 6.01.02 (banche commerciali, casse di risparmio, credito cooperativo) prive dell’attribuzione del Codice di autorizzazione “3D” e “3F”, in presenza del requisito dimensionale.
ASSICURAZIONI – L’obbligo di partecipazione al Fondo residuale è previsto per quelle imprese assicuratrici classificate con CSC 6.02.01 ma prive dell’attribuzione Codice di autorizzazione “2V”.
COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO – Il contributo per il Fondo di solidarietà residuale deve essere versato dalle aziende con i seguenti codici: c.s.c. 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX e 7.04.01 con CA 3X, con più di quindici dipendenti; oltre i 50 dipendenti si applica la normativa relativa alla cassa integrazione guadagni straordinaria e, fino al 31 dicembre 2016, anche alla mobilità.
FONTE: CGIA Mestre